É stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 Maggio 2022 che disciplina le procedure di costituzione delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e delle connesse graduatorie d’istituto nonché il conferimento delle supplenze.
In generale, vale il principio in base al quale i titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione (31 maggio).
L’unica eccezione è stabilita dall’articolo 7 comma 4 lettera e):
Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti”.
L’ordinanza prevede quindi che gli specializzandi su sostegno e coloro che stanno conseguendo l’abilitazione all’insegnamento potranno inserirsi in I fascia purché conseguano l’abilitazione\specializzazione entro il 20 luglio 2022. Tra i titoli abilitanti vi rientra anche la laurea in Scienze della Formazione Primaria che è titolo abilitante per la scuola dell’infanzia e primaria.
Trattandosi di un aggiornamento ordinario, l’inserimento degli specializzandi/abilitandi avverrà “a pettine” (e non in coda).
Potranno quindi inserirsi con riserva in I fascia, a titolo esemplificativo:
- coloro che stanno frequentando la laurea in Scienze della formazione primaria (abilitante per infanzia e primaria) e che prevedono di laurearsi entro il 20 luglio.
- coloro che stanno frequentando il VI ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che prevedono di concludere il corso entro il 20 di luglio.
- coloro che stanno svolgendo le prove del concorso ordinario (non importa se sono state già superate oppure se ancora devono svolgersi), se la graduatoria di merito non è stata ancora pubblicata dall’ufficio scolastico regionale (USR) entro il 31 maggio ma sarà pubblicata successivamente (entro il 20 di luglio).
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA
La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti”.
ABILITAZIONE TRAMITE CONCORSO
Tra i titoli di abilitazione che consentono l’iscrizione nella I fascia delle GPS vi rientra anche l’abilitazione conseguita mediante superamento del concorso (straordinario, STEM, ordinario).
L’abilitazione all’insegnamento si considera conseguita alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria (vedi al riguardo la nota USR Liguria).
Come precisa la FAQ ufficiale n. 44, qualora all’atto della scadenza della domanda (31 maggio), l’USR non abbia ancora prodotto la graduatoria, l’aspirante potrà scriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima fascia in attesa di conseguimento del titolo.
L’aspirante farà quindi una doppia iscrizione:
- a pieno titolo in seconda fascia.
- con riserva in prima fascia in attesa di conseguimento del titolo.
Poi successivamente:
- Entro il 20 luglio, l’aspirante potrà sciogliere la riserva in senso positivo se nel frattempo l’ufficio avrà prodotto la graduatoria.
- In caso contrario, se l’ufficio scolastico non ha ancora prodotto la graduatoria di merito, il sistema automaticamente escluderà la graduatoria di prima fascia con riserva, mantenendo quella di seconda fascia.
SI PUÒ INSERIRE L’ABILITAZIONE TRAMITE CONCORSO COME TITOLO CULTURALE IN MANCANZA DELLA GRADUATORIA DI MERITO?
Le tabelle titoli delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) prevedono l’attribuzione di punti 3 per il:
Abilitazione per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado,
per ciascun titolo
oppure per:
Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per la specifica classe di concorso o per lo specifico posto.
Pertanto, l’abilitazione all’insegnamento per altra classe di concorso o il superamento di tutte le prove concorsuali di un concorso ordinario per titoli ed esami, sia che si rientri nei posti messi a bando (c.d. vincitori) sia che non vi si rientri (c.d. idonei), dà diritto all’attribuzione di punti 3 nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il punteggio è attribuito solamente per la classe di concorso\tipologia di posto relativa al concorso superato. Per ciascun concorso superato sono attribuiti 3 punti.
In generale, vale il principio in base al quale i titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione (31 maggio).
Molti candidati che hanno svolto o stanno svolgendo le prove del concorso ordinario chiedono dunque se, in mancanza della pubblicazione della graduatoria di merito, il superamento del concorso possa essere fatto valere in termini di punteggio.
La risposta è negativa.
Come precisa la FAQ ufficiale n. 40
FAQ 40
Conseguo l’abilitazione dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?
No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.
Concludendo quindi è possibile far valere il conseguimento del concorso (ancora in corso di svolgimento) ai fini dell’inserimento nelle GPS I fascia con riserva per la relativa classe di concorso ma non è possibile farlo valere come titolo culturale per ottenere il relativo punteggio.