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sabato, Gennaio 25, 2025
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Vincolo triennale e possibilità di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella medesima provincia o di accettare supplenze [Decreto Sostegni-Ter]

Nei giorni scorsi il Senato ha dato il via libera alla Legge di conversione del Decreto Sostegni Ter approvandolo con 191 voti favorevoli e 33 contrari.

Il testo adesso passa all’esame della Camera che dovrà approvarlo definitivamente entro il 28 di marzo. Dati i tempi così ristretti, si prevede l’approvazione senza ulteriori modifiche. L’esame in assemblea è previsto a partire da lunedì 21 marzo.

Il testo approvato prevede delle novità in materia di assegnazione provvisoria e supplenza per i docenti della scuola secondaria.

L’art. 13, co. 3, del d.lgs. 59/2017 – come, da ultimo, modificato dall’art. 58, co. 2, lett. f), del D.L. 73/2021 (L.106/2021) – prevede che:

il docente è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ed ivi è tenuto a rimanere, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, co. 5 o 6, della L. 104/1992″.

Il comma 3-sexies dell’art. 19 del Decreto Sostegni BIS modifica la disciplina relativa al vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova per almeno altri due anni scolastici.

Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”.

Rispetto a tale disciplina, si prevede, invece, ora che il docente:

  1. può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza;
  2. può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

QUESTIONI APERTE
In attesa dell’approvazione definitiva della camera emergono alcune questioni assai controverse.

Innanzitutto, il testo approvato incide solo sull’art. 13, comma 3, del d.lgs. 59/2017 (decreto che discipline i concorsi e le immissioni in ruolo della scuola secondaria) ma nulla su dice in merito alle immissioni in ruolo della scuola primaria e dell’infanzia. Anche tali docenti, sulla base di quanto disposto dall’art. 399 comma 3 del Testo Unico 297/1994, sono soggetti al medesimo vincolo triennale.

 

In secondo luogo, il testo approvato limita la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione solo nell’ambito nell’ambito della medesima provincia di immissione in ruolo mentre lo stesso limite provinciale non sembra applicarsi alla possibilità di ottenere supplenze per altra tipologia \ classe di concorso per le quali il docente abbia titolo (ai sensi dell’art. 36 CCNL).

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