L’utilizzazione ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
docenti in esubero su provincia;
docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2013/2014 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;
docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;
docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione;
docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo;
docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola;
docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;
docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;
docenti, anche non in esubero, che chiedono di essere utilizzati, avendone i requisiti, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.
DOCENTI TITOLARI SU POSTO COMUNE CHE CHIEDONO L’UTILIZZAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO
Una delle casistiche più comuni per l’utilizzazione è quella del docente, titolare su posto comune, che chiede l’utilizzazione su posto di sostegno o per posti ad indirizzo didattico differenziato.
Infatti, i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
Tale operazione può essere richiesta solo nell’ambito della stessa provincia di titolarità. Infatti, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del CCNI le operazioni di utilizzazione si realizzano in generale solamente a livello provinciale. Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.
Pertanto, l’utilizzazione interprovinciale su posto di sostegno (per i docenti titolari su posto comune) può essere richiesta solo dai docenti specializzati (o che stiano ancora frequentando l’apposito corso di formazione) appartenenti a diverso ruolo o classi di concorso provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.