DISPONIBILITÀ PERSONALE DOCENTE
I posti e gli spezzoni orari derivanti dalle modifiche ai numero delle classi autorizzate in organico di diritto unitamente ad altri posti disponibili per l’intero anno scolastico (esoneri, semi-esoneri, part-time, comandi, etc.) costituiranno, insieme all’organico dell’autonomia, il quadro delle disponibilità complessive provinciali.
Fra le disponibilità rientrano anche quelle relative ai progetti nazionali previsti dalla Legge 107/2015 nella misura e per le finalità indicate dal MIUR.
Resta ferma la prosecuzione, nei limite consentito, delle attività di contrasto alla dispersione.
Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie sono prioritariamente utilizzati, a domanda, come indicato dall’art. 6 ter dell’ipotesi del CCNI 15/6/2016, i docenti del potenziamento che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DM 8 del 31/01/2011, purché tale utilizzo non comporti un aggravio per l’erario, nonché i docenti delle classi A031, A032 e A077 ed i docenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera q, laddove tali classi di concorso siano in esubero a livello provinciale.
MIGLIORAMENTO (OTTIMIZZAZIONE) CATTEDRE ESTERNE
Nella fase di riaggregazione delle cattedre, e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova riaggregazione della cattedra ai fini di renderla più funzionale. Ove possibile, quest’ultima operazione verrà effettuata ai termine delle operazioni di rientro, anche su spezzoni, nella scuola di precedente titolarità.
CATTEDRE SU TRE COMUNI
É possibile, previa valutazione degli Ambiti Territoriali, su esplicita richiesta delle istituzioni scolastiche e con il consenso del docente interessato, costituire nelle aree interne cattedre anche su tre comuni.
SCADENZA, PRESENTAZIONE DOMANDE E CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI
Al fine di assicurare le disponibilità successivamente alla chiusura delle funzioni di organico dell’autonomia a docenti a tempo indeterminato richiedenti l’utilizzazione su sedi e posti della Regione Sicilia, le operazioni di utilizzazione su sedi e posti della Regione Sicilia le operazioni di utilizzazione si svolgeranno successivamente all’acquisizione a sistema di tutti i posti.
Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità potrà produrre domanda di utilizzazione, entro 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità, ad esclusione delle operazioni di rientro nell’istituto di attuale titolarità, che, comunque, avverranno, a domanda, e potranno essere effettuate in qualsiasi momento entro il ventesimo gnomo dall’inizio delle lezioni.
UTILIZZAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO NEL CASO DI ASSENZE DEGLI ALUNNI
Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posto di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all’interno delle medesime classi e in subordine nell’ambito della stessa istituzione scolastica, in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all’interno del Piano annuale delle attività dell’Istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe.
UTILIZZAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO NEL CASO DI TRASFERIMENTO DELL’ALUNNO DISABILE
In caso di trasferimento dell’alunno in altra scuola, il docente potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.
Il docente con incarico a tempo determinato, per l’intero orario di cattedra/posto, nei caso di trasferimento dell’alunno, dovrà seguire l’alunno nella nuova sede nell’ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l’operazione avverrà nell’ambito dello stesso distretto.
Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.
SCAMBIO DI POSTO (PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA)
A conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque entro l’inizio delle lezioni, saranno disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi di fatto (la cui stabilità risulti da certificazione anagrafica) a condizione che entrambi appartengano allo stesso ordine e grado nonché alla stessa classe di concorso o alla stessa tipologia di posto.
Le domande dovranno essere presentate entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dei movimenti di ogni ordine e grado. Tale scambio potrà essere disposto all’interno degli ambiti della stessa provincia. Nei casi in cui lo scambio interessa ambiti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli Uffici competenti che le esamineranno di concerto.
UTILIZZAZIONE DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Fermo restando la necessità di assicurare preventivamente la copertura di tutti i posti disponibili in organico di diritto, compresi i posti previsti nei C.P.I.A., si conferma quanto segnalato dal MIUR nella nota prot. 213S3 del 3/8/2016: “Al fine di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs 165/2001 e ss., in altra provincia, è necessario procedere secondo i criteri riportati di seguito affinché li maggior aggravio dei personale a disposizione sia compensato dalle seguenti modalità operative”:
- Nelle province nelle quali l’esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri dei CCNI sulle utilizzazioni;
- Nelle province nelle quali l’esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all’abbinamento delle scuole nel limite dei numero del DSGA in esubero da riassorbire;
- Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in sevizio in istituzione scolastica normodimensionata”.
Le scuole sottodimensionate da abbinare saranno individuate dagli Uffici Territoriali secondo principi di viciniorietà, tipologia e complessità.
Per l’assegnazione delle sedi sottodimensionate, i DSGA rimasti senza sede anche ai termine della procedura di mobilità avranno la precedenza, a domanda, sulla sede sottodimensionata ove indicata come prima scelta.
Resta ferma, come indicato all’art. 13, comma 1, del CCNI dei 12 giugno 2019 l’utilizzazione dei DSGA senza sede, nelle istituzioni scolastiche dove si verifica l’assenza del titolare prevedibilmente fino al termine dell’anno scolastico 2019/20.
Nei casi dì urgenza e necessità sarà possibile, a seguito di valutazione dell’Ufficio Territoriale competente, previa consultazione con le OO.SS., l’utilizzo dei DSGA senza sede anche per assenza del titolare per un periodo uguale o superiore a 30 giorni.
CONCLUSIONI
Sì evidenzia che “in ogni caso, dall’attuazione dei precedenti criteri individuati nei presente contratto integrativo regionale, non deve in nessun caso derivare una disponibilità di posti che possa eccedere i limiti delle risorse stanziate annualmente dal MIUR”, così come indicato all’art. 1, comma 3, dell’ipotesi di CCNI sottoscritto il 12/06/2019, non possono essere previste deroghe per quanto riguarda i destinatari delle operazioni di mobilità annuale, ai sensi degli artt. 2, 4, 5 bis, 6 ter e 7 dei CCNI del 12 giugno 2019.
Le operazioni di mobilità annuale, ai sensi dell’art. 9 c. 6 dei CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dovranno essere effettuate inderogabilmente entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del CCNI.
CIR (Contratto Integrativo Regionale) Utilizzazioni anni scolastici 2019\2020, 2020\2021, 2021\2022