È possibile lo scambio di cattedre fra docenti?
Diciamo subito che tale possibilità non è contemplata ai fini delle operazioni di mobilità mentre nel caso delle operazioni annuali è in generale circoscritta al solo caso dello scambio di cattedre fra coniugi.
Tuttavia, i Contratti Integrativi Regionali (CIR) possono talvolta prevedere anche lo scambio in altre ipotesi (questo è il caso, per esempio, del CIR Calabria) che consente lo scambio anche anche appartenenti a scuole di diversa provincia della regione Calabria.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
L’art. 17 comma 9 del CCNI 2019\2021, valido anche per l’anno scolastico 2023/2024 prevede che:
ART 3 comma 4 CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
Analoga disposizione è prevista dall’art. 17 anche per il personale ATA.
Pertanto in base al Contratto integrativo nazionale lo scambio fra cattedre anche fra province diverse ma si rimanda alla contrattazione regionale la defizione delle modalità attuative.
CIR SICILIA
Ad esempio il contatto regionale integrativo Regione Sicilia limita tale possibilità al caso in cui i due coniugi o conviventi di fatto, appartengano allo stesso ordine/grado di scuola e siano titolari nela medesima classe di concorso/tipologia di posto.
a conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e comunque entro l’inizio delle lezioni, saranno disposti eventuali scambi di posto fra coniugi e conviventi di fatto (la cui stabilità risulti da certificazione anagrafica) a condizione che entrambi appartengano allo stesso ordine e grado di scuola nonché nella stessa classe di concorso e tipologia di posto“.
CIR CALABRIA
Il CIR Calabria invece prevede un’ipotesi più ampia. Infatti, ferma restando la possibilità di scambio tra coniugi è, altresì, previsto lo scambio tra due docenti titolari del medesimo posto/insegnamento, anche appartenenti a scuole di diversa provincia della regione Calabria. La richiesta deve essere presentata, per il medesimo posto/classe di concorso, ordine e grado di scuole di titolarità, congiuntamente dai docenti che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e non siano stati soddisfatti. La domanda va presentata ai Dirigenti preposti degli Ambiti Territoriali competenti per territorio per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio e del docente che la richiede.
Ultimate tutte le operazioni previste dall’Ipotesi di CCNI e verificata l’effettiva disponibilità delle sedi, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali competenti per territorio, con provvedimento congiunto, pubblicato all’albo on line dell’ufficio, dispongono lo scambio e ne danno ai Dirigenti scolastici interessati comunicazione.
Detta operazione deve essere necessariamente effettuata entro e non oltre il 20° giorno dall’inizio delle lezioni.
CCNI mobilità annuale
CIR Regione Sicilia
CIR Regione Calabria


