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Punteggio continuità: si perde con l’assegnazione provvisoria, si mantiene con l’utilizzazione

La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola.

In particolare, la voce C della tabella di valutazione dei titoli prevede che:

Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica”.

Punti 6

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio    2 punti

oltre il quinquennio     3 punti
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Tale punteggio spetta quindi a condizione che il docente abbia prestato senza soluzione di continuità servizio per almeno 3 anni nelle stessa scuola di attuale titolarità oppure di precedente incarico triennale (nel caso dei docenti titolari su ambito) o nella scuola di servizio (per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno – DOS) e per i docenti di religione cattolica.

Pertanto al docente che abbia prestato servizio per almeno 3 anni nella stessa scuola spettano 6 punti, mentre al docente che abbia svolto servizio per almeno quattro anni spettano 8 punti (6+2). Al docente che abbia svolto servizio nella stessa scuola per 7 anni spettano invece 16 punti (6 punti + 4 punti + 6 punti). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E CONTINUITÀ
L’attribuzione del punteggio spetta a condizione che, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza, coincida con la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Pertanto il servizio deve essere stato svolto nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria/trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali), circostanze che interromperebbero la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell’ottennio.

Occorre fare attenzione al fatto che l’aver ottenuto il trasferimento e\o l’assegnazione provvisoria fa quindi perdere tutto il punteggio della continuità eventualmente maturato in precedenza!

UTILIZZAZIONE E CONTINUITÀ
Diversamente dal caso dell’assegnazione provvisoria, il punteggio spetta anche:

  • ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità,
  • ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità
  • ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
  • ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.

Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D. lgs n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ

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