mercoledì, Marzo 26, 2025
HomeAssegnazioni \ UtilizzazioniNeoassunti GPS I fascia sostegno 2023/24: se perdenti posto, possono presentare domanda...

Neoassunti GPS I fascia sostegno 2023/24: se perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria senza deroghe

I docenti assunti da GPS I fascia a partire dall’anno scolastico 2023/2024, assunti ai sensi del DL 44/2023, sono soggetti a un vincolo triennale più stringente rispetto a quello tradizionale, in quanto ai sensi dell’art. 5 comma 10:

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Pertanto:

  • Il vincolo triennale in questo caso riguarda, non solo la possibilità di presentare domanda di mobilità, ma anche la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria, utilizzazione nonché di ricoprire incarichi a tempo determinato in altro ruolo  o classe di concorso.

DEROGHE AL VINCOLO
Rispetto a tale vincolo, l’intesa sottoscritta prevede che i docenti in parola possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino deroghe previste e condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. 

Pertanto:

  • La possibilità di presentare domanda è in ogni caso subordinata al superamento dell’anno di formazione e prova
  • La possibilità di presentare domanda è subordinata al fatto che si rientri in una delle deroghe previste dall’intesa (questo vale sia per le operazioni provinciali che per quelle interprovinciali).

ANNO IN UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Qualora i docenti ottengano il movimento richiesto, l’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.

ORDINE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni della mobilità annuale si svolgono secondo un ordine ben preciso. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all’Allegato 1 del CCNI. Questo significa che nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali precedono i docenti titolari su posto comune che  stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno (questi ultimi, infatti, rientrano, nella fase 41). 

DEROGHE AL VINCOLO
L’intesa prevede alcune deroghe in presenza delle quali, nonostante il vincolo triennale, si possa presentare domanda di mobilità annuale. Sulla base dell’accordo sottoscritto, la partecipazione alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è assicurata per:

  1. genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  2. coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
  3. coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) che rivestono la qualità di:
    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  4. coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71. Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 

PERDENTI POSTO
L’intesa prevede inoltre che in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, i docenti in questione partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

In altri termini coloro che sono stati assunti da GPS I fascia sostegno con contratto a tempo determinato nel 2023/2024, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo e che siano stati assegnati su un’altra scuola della provincia, potranno partecipare alla mobilità annuale in qualità di perdenti-posto, secondo quanto previsto dal CCNI per tutti gli altri docenti, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova (e ciò a prescindere dall’esistenza in questo caso di una delle deroghe al vincolo triennale).

I docenti in parola potranno presentare la domanda di utilizzazione esprimendo come prima preferenza la scuola di ex nomina oppure potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

VEDI LA GUIDA DELLA FLC CGIL

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Percorsi abilitanti: tutti i posti disponibili per università e classi di concorso [Decreto 156 e Decreto 270]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Specializzandi IX ciclo possono iscriversi ai percorsi abilitanti 30 CFU art. 13? [Chiarimenti]

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato il decreto 270 del 19 marzo 2025 contenente ulteriori posti che si aggiungono a quelli...

Percorsi abilitanti vincitori di concorso: rileva la propria posizione soggettiva; possibile frequentare i 30 CFU art. 13 [NOTA USR Sicilia].

L'USR Sicilia ha emanato la nota n. 14185 del 20 marzo 2025 con la quale si forniscono Ulteriori chiarimenti sui Percorsi “di completamento” vincitori...

Percorsi abilitanti e TFA IX ciclo: sì alla frequenza contemporanea compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative [Decreto]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU: pubblicato il secondo decreto di autorizzazione dei posti disponibili [Decreto]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Corsi “INDIRE” per docenti con tre anni di servizio: il parere favorevole del CSPI condizionato al riesame degli elementi di criticità

Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha emanato due distinti pareri relativi ai decreti recanti «Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno...