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Assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni: obbligatoria la pubblicazione delle graduatorie, reclamo entro 5 giorni [Modello]

Il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie all’art. 20 comma 3:

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il  riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Pertanto:

  • Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, gli interessati possono presentare reclamo motivato.
  • Nei successivi 10 giorni i reclami devono essere esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.

Tuttavia, negli anni scorsi accadeva che non sempre gli uffici scolastici provvedevano alla preventiva pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti, prima di pubblicare gli esiti delle operazioni.

L’intesa sottoscritta il 27 giugno 2024 tra i rappresentanti del Ministero e dei sindacati, ricalcando l’intesa dello scorso anno, interviene sul punto rendendo obbligatoria la pubblicazione e assicurando in questo modo uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.

All’art. 1 comma 6 dell’intesa si prevede che:

la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Pertanto, alla luce della suddetta intesa:

  • La pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti che hanno presentato domanda è obbligatoria.
  • A fianco di ogni nominativo occorre indicare la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo e le eventuali precedenze.
  • Tale pubblicazione deve avvenire nel rispetto delle norme che tutelano la protezione dei dati personali.
  • Avverso gli errori presenti nelle graduatorie, è consentito reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione stessa.

CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
VEDI L’INTESA SOTTOSCRITTA
VEDI MODELLO DI RECLAMO

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