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Focus: assegnazioni provvisorie 2018/2019

MOBILITÀ ANNUALE
La mobilità annuale dei docenti di ruolo riguarda due tipologie di operazioni: le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni.

L’assegnazione provvisoria consiste nella possibilità di chiedere, in presenza di determinati requisiti, una sede di servizio diversa da quella di titolarità. Si tratta quindi di uno spostamento annuale in quanto il docente, al termine del periodo di assegnazione provvisoria, ritorna nella sede di titolarità salva la possibilità di richiedere nuovamente l’assegnazione provvisoria laddove ne ricorrano nuovamente i requisiti. L’assegnazione provvisoria risponde normalmente all’esigenza di consentire al docente di prestare servizio in una sede vicina alla residenza di un proprio familiare o in prossimità del luogo di cura nel caso di gravi motivi di salute (personali o del familiare).

L’utilizzazione ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

REQUISITI PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE
Come dispone l’art. 7 del CCNI, l’assegnazione provvisoria provinciale (cioè all’interno dello stessa provincia in cui è ubicata la scuola o l’ambito di titolarità) può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  2. ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
  3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  4. ricongiungimento al genitore (in questo caso rispetto all’anno scorso, è stato eliminato l’obbligo di convivenza con il genitore per cui l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore può essere richiesta anche se non si convive con il genitore). Inoltre, è possibile richiedere il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato. Diversamente dal passato non è previsto questo ulteriore vincolo (in passato, invece, era possibile richiedere il ricongiungimento al genitore soltanto se il docente non era coniugato e non ha figli). Il ricongiungimento ai genitori prescinde dall’età degli stessi.
  5. docenti che, che hanno ottenuto trasferimento nelle operazioni di mobilità 2018\2019 nella stessa provincia e in un comune diverso da quello per cui hanno una precedenza prevista dall’art. 13 CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato per l’a.s. 2018\2019.N.B.: Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza. Invece, nel caso del ricongiungimento qualsiasi altro parente o affine è richiesto il requisito della convivenza che deve risultare da apposita dichiarazione di convivenza. 

REQUISITI PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE
L’assegnazione provvisoria in altra provincia può essere richiesta dai docenti che, oltre a possedere uno dei requisiti previsti per l’assegnazione provinciale, si trovino in una delle seguenti situazioni:

  1. dai docenti che hanno presentato domanda di mobilità che non è stata soddisfatta quindi dai docenti che non hanno ottenuto alcun trasferimento.
  2. dai docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei requisiti suddetti
  3. dai coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di ricongiungimento
  4. da coloro che avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato all’a.s. 2018/19, e sono stati soddisfatti in una provincia differente. In tal caso l’assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia per la quale si può usufruire di una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI. Di conseguenza, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella medesima provincia in cui sono presenti le esigenze di ricongiungimento o il diritto alla precedenza, non possono presentare domanda. Ad esempio, se il docente Tizio è titolare a Roma e, nell’ambito delle operazioni di mobilità, ha già ottenuto il trasferimento nella provincia di Messina (ambito 13), non potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per un comune\ambito diverso (es. ambito 14) della medesima provincia, in quanto la domanda di mobilità interprovinciale è già stata soddisfatta (benché in un comune diverso da quello in cui risiede il coniuge). 
    Tuttavia potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale) se sono titolari di una precedenza prevista dall’art. 13 CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato anche per l’a.s. 2018\2019.
    L’unica eccezione è costituita dalla circostanza che, siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento o si siano successivamente modificati, compreso quello al coniuge\convivente destinato a nuova sede di lavoro (ad esempio, il docente che abbia precedentemente presentato e ottenuto il trasferimento interprovinciale nella provincia in cui il coniuge aveva il domicilio\residenza, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria qualora il coniuge venisse trasferito a nuova sede o dovesse cambiare residenza\domicilio successivamente alla data di scadenza delle domande di mobilità). In ogni caso, l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità.
    Per un approfondimento su tale punto si veda qui

PREFERENZE ESPRIMIBILI
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.

Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.

Per quanto concerne le preferenze, è sufficiente indicare come prima preferenza una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori anche di diverso ambito. Diversamente dal passato quindi non è più necessario indicare tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di indicare quelle di altri comuni.

ASSEGNAZIONE SU ALTRO RUOLO O CLASSE DI CONCORSO
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o altro grado purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l’abilitazione per il ruolo o il grado richiesto (si tratta degli stessi requisiti previsti per presentare la domanda di mobilità professionale). Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande. È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. Di conseguenza, il docente titolare su posto di sostegno non potrà chiedere l’assegnazione anche per posto comune se non ha ancora superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Ciò significa che non è possibile inoltrare la domanda per altre classi di concorso\ordini di scuola senza aver inoltrato la domanda della classe di concorso di titolarità.

Inoltre, l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso. Questo significa che il sistema verificherà innanzitutto la possibilità di soddisfare la domanda sulla classe di concorso\ordine di scuola di titolarità e, solo qualora ciò non sia possibile, si esaminerà la domanda in merito alle altre classi di concorso\ordini di scuola.

ASSEGNAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO
Le assegnazioni sui posti di sostegno saranno attribuite prioritariamente, agli insegnanti specializzati al fine di salvaguardare il diritto allo studio degli alunni con disabilità e ad avere prioritariamente docenti specializzati.

E’ stata introdotta però una nuova fase (la numero 41) per permettere al personale docente senza titolo di specializzazione sul sostegno di poter ottenere esclusivamente nell’assegnazione interprovinciale (quindi non nella provinciale), in subordine ed in via derogatoria e straordinaria, il ricongiungimento per un anno anche su posto di sostegno a condizione che il suddetto personale stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o, in subordine, abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato. Tra tali docenti sarà inoltre prevista una priorità a favore dei docenti genitori di figli disabili e dei docenti con figli di età fino a 12 anni.

Inoltre, l’operazione di assegnazione avverrà solo sui posti disponibili autorizzati in deroga in organico di fatto e residuati dopo i necessari accantonamenti per garantire il contingente delle nomine annuali dei precari con titolo di sostegno presenti sia nelle GAE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive. I posti in organico di diritto costituiranno invece il contingente per le immissioni in ruolo.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

Per le operazioni di assegnazione provvisoria si valutano esclusivamente le “esigenze di famiglia” mentre l’anzianità di servizio e i titoli posseduti non conferiscono alcun punteggio, diversamente dalle operazioni di utilizzazione. 

E’ prevista l’attribuzione di un punteggio per il ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per il ricongiungimento ai figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) o per il ricongiungimento ai genitori di età superiore a 65 anni (almeno uno dei due genitori deve avere quindi un’età superiore ai 65 anni riferita al 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce l’assegnazione provvisoria ovvero devono aver compiuto o dovranno compiere 65 anni entro la fine dell’anno). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.


POSTI DISPONIBILI

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia (organico di diritto) residuati dopo le operazioni di mobilità e dopo le immissioni in ruolo ma anche sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15 (adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto), anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Saranno utilizzati anche i posti su sostegno autorizzati in deroga (ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga).

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

PRECEDENZE
Le operazioni di assegnazione provvisoria sono disposte tenendo conto delle seguenti precedenze:

1) Personale con gravi motivi di salute: a) personale docente non vedente; b) personale docente emodializzato.
2) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
3) Personale con disabilità e personale che necessità di particolari cure continuative.
4) Assistenza al coniuge o al figlio con disabilità, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.
5) Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.
6) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
7) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali.
8) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.

In merito alla precedenza n. 4, è riconosciuta la precedenza anche al personale docente che sia unico parente o affine entro il secondo grado di persona disabile in situazione di gravità.

parentelaTale precedenza si estende fino ai parenti e affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

La precedenza viene attribuita a condizione che si sia affidatari unici della persona con disabilità grave. Tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

La situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’ O.M. 207 del 09/03/2018. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.

Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative a scuola di altri comuni. Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.


SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
Le operazioni utilizzazione e assegnazione provvisoria sono elaborate tenendo conto di una particolare sequenza operativa.

In particolare:
1) Dapprima vengono elaborate le operazioni provinciali e, solo successivamente, quelle interprovinciali.
2) Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. 

Operazioni da 1 a 8                                                       Utilizzazione e assegnazione riguardanti i docenti titolari su posto di sostegno che chiedono l’utilizzazione o l’assegnazione su posti di sostegno all’interno della provincia.
 Operazioni da 9 a 16Utilizzazione e assegnazione riguardanti i docenti titolari su posto comune che chiedono l’utilizzazione o l’assegnazione su posti di sostegno all’interno della provincia.
 Operazioni da 17 a 26Operazioni su posto comune all’interno della provincia
 Operazioni da 27 a 33Operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia (ivi compresi i docenti trasferiti su ambito)
Operazioni da 34 a 37Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia
Operazioni da 38 a 40Operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia
Operazione 41Operazioni su posto di sostegno dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione delle domande avverrà in modalità telematica. Le aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal:

  • dal 13 luglio al 23 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia 
  • dal 16 luglio al 25 luglio per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Le domande relative alle utilizzazioni nei licei musicali, alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica e del personale educativo andranno presentate in formato cartaceo e inviate, all’Ufficio territorialmente competente per la provincia e/o l’Istituzione scolastica presso la quale si intende chiedere la mobilità annuale dal 16 al 25 di luglio.

ALLEGATI DA PRESENTARE
All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Gli allegati devono essere precedentemente compilati in formato digitale e inseriti in un’apposita area di istanze online denominata “gestione allegati”.

Tutti coloro che richiedono l’assegnazione provvisoria devono presentare l’allegato relativo alle esigenze di famiglia. Inoltre, a seconda della specifica situazione personale, è necessario presentare ulteriori allegati che attestano l’eventuale diritto alla precedenza.

I docenti che chiedono l’assegnazione su posto di sostegno, pur non avendo il relativo titolo di sostegno, dovranno presentare un ulteriore allegato nel quale dichiarare il possesso dei requisiti richiesti: il fatto che si sta frequentando il percorso di specializzazione su sostegno, o in subordine, il fatto di aver prestato servizio su posto di sostegno per almeno un anno scolastico (anche a tempo determinato).

Leggi il testo completo del CCNL integrativo utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Leggi la Circolare MIUR n. 1383 Trasmissione e ipotesi di CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018-2019e ipotesi di CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018-2019

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