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Domande assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, al via il 13 Luglio fino al 24 Luglio

Si è svolto mercoledì 8 Luglio l’incontro in videoconferenza in programma tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali per la firma definitiva del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022 del personale docente, educativo e ATA, già sottoscritto nell’ipotesi il 12 giugno 2019. Il contratto è stato sottoscritto definitivamente in serata tramite procedura informatizzata.

Nell’ambito dell’incontro ci sono stati anche gli spazi per chiarire con l’amministrazione alcune questioni rimaste aperte in merito alle prossime operazioni di Utilizzazione e assegnazione provvisoria.

LE DATE
L’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze, è prevista a partire da Lunedì 13 Luglio e si concluderà Venerdì 24 Luglio. La presentazione delle domande avverrà on line per i docenti e in cartaceo per il personale ATA.

DOCENTI ASSUNTI DA GM2018 E VINCOLO QUINQUENNALE
L’amministrazione ha chiarito che anche i docenti assunti dalle GM 2018 della scuola secondaria, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione, laddove in possesso dei relativi requisiti. Infatti, il vincolo quinquennale previsto dalla Legge finanziaria 2019, operante a decorrere dall’anno scolastico 2019\2020, riguarda solamente le operazioni di mobilità, ma non esclude la possibilità che tali docenti possano presentare domanda di assegnazione\utilizzazione.
Parimenti, anche i docenti assunti sui posti di Quota 100, con decorrenza giuridica 2019\2020 e sempre da GM 2018, potranno presentare domanda, qualora ne ricorrano i requisiti.
Pertanto tutti i docenti neoassunti con decorrenza giuridica 1/9/2019 potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria, ricorrendone i requisiti.

COS’È L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’assegnazione provvisoria consiste nella possibilità di chiedere, in presenza di determinati requisiti, una sede di servizio diversa da quella di titolarità. Si tratta quindi di uno spostamento annuale in quanto il docente, al termine del periodo di assegnazione provvisoria, ritorna nella sede di titolarità salva la possibilità di richiedere nuovamente l’assegnazione provvisoria laddove ne ricorrano nuovamente i requisiti.
La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore.

COS’È L’UTILIZZAZIONE
L’utilizzazione ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
Un altro caso tipico è rappresentato dal docente titolare su posto comune ma in possesso del titolo di sostegno, il quale può chiedere di essere utilizzato su posto di sostegno.
In particolare possono presentare domanda di utilizzazione:

  • docenti in esubero su provincia
  • docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
  • docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione.
  • docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo.
  • docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado.
  • docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola.
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi.
  • docenti, anche non in esubero, che chiedono di essere utilizzati, avendone i requisiti, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, perla diffusione della cultura e della pratica musicale
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.

ELENCO DISTRETTI
Clicca qui per scaricare l’elenco aggiornato dei distretti e delle scuole che ne fanno parte. 

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