L’utilizzazione, così come l’assegnazione provvisoria, rientra tra le operazioni della c.d. “mobilità annuale” e ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
Tra le varie fattispecie di docenti che possono chiedere l’utilizzazione vi è quella dei docenti trasferiti d’ufficio oppure in seguito a domanda condizionata in quanto sovrannumerari nella scuola di titolarità
CHI SONO I DOCENTI SOVRANNUMERARI?
In alcuni casi può verificarsi la circostanza che un docente titolare in una determinata scuola venga individuato come sovrannumerario (perdente posto).
Ciò può accedere essenzialmente a causa della riduzione del numero di alunni o di altre cause che determinano una contrazione degli organici (es. ridimensionamento della rete scolastica).
In caso di esuberi, attraverso la predisposizione delle graduatorie interne d’istituto vengono individuati i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola.
COSA POSSONO FARE I DOCENTI PERDENTI POSTO?
Tutti i docenti individuati come perdenti posto, possono:
- Presentare normale domanda di trasferimento volontaria (anche prima della comunicazione relativa alla perdita del posto), partecipando alle operazioni di mobilità al pari di tutti gli altri docenti.
- Presentare domanda di mobilità condizionata (per un approfondimento si veda qui).
- Partecipare alla mobilità d’ufficio.
UTILIZZAZIONE
Qualora i docenti sovrannumerari siano stati trasferiti d’ufficio oppure a mobilità condizionata potranno anche presentare domanda di utilizzazione.
In particolare:
possono presentare domanda i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.
Pertanto:
- Possono presentare domanda di utilizzazione coloro che sono stati trasferiti a seguito di domanda condizionata o d’ufficio senza aver prodotto domanda di mobilità volontaria.
- La possibilità si estende anche a coloro che sono stati trasferiti nei nove anni precedenti ma in questo caso la condizione per poter presentare domanda di utilizzazione è che il docente abbia richiesto in ciascuno anno del settennio precedente il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità.
- Per l’a.s. 2024/2025 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/2017 e successivi.
ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE
Dopo l’espressione di della scuola di precedente titolarità nella quale si chiede il rientro, è possibile, in subordine, indicare le scuole dell’ ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.
La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
PERDENTI POSTO GPS I FASCIA
Un caso particolare quest’anno è stato previsto per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno con contratto a tempo determinato con nomina finalizzata al ruolo. Infatti, l’intesa prevede che in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, i docenti in questione partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.
In altri termini coloro che sono stati assunti da GPS I fascia sostegno con contratto a tempo determinato nel 2023/2024, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo e che siano stati assegnati su un’altra scuola della provincia, potranno partecipare alla mobilità annuale in qualità di perdenti-posto, secondo quanto previsto dal CCNI per tutti gli altri docenti, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova (e ciò a prescindere dall’esistenza in questo caso di una delle deroghe al vincolo triennale).
I docenti in parola potranno presentare la domanda di utilizzazione esprimendo come prima preferenza la scuola di ex nomina oppure potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.