Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 10 luglio 2025 hanno siglato l’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del Personale Docenti, Ata ed educativo per il triennio 2025/26 – 2027/28.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E RICONGIUNGIMENTO
L’assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.
Il presupposto per la domanda è quindi sempre il “ricongiungimento”. Solo in un caso l’assegnazione provvisoria può essere richiesta in assenza del ricongiungimento cioè quando sussistano gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI, CONIUGE, GENITORE
Il ricongiungimento può essere richiesto a uno dei seguenti soggetti:
- Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
- Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.
Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato. Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza.
RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza.
DOCENTI NON ABILITATI ASSUNTI DA CONCORSO PNRR 1 NELL’A.S. 2024/2025
I Docenti vincitori del concorso PNRR1 che, in quanto non abilitati, hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato nell’a.s. 2024/25:
- possono presentare domanda di utilizzo/assegnazione provvisoria nella Provincia di appartenenza, previo conseguimento dell’abilitazione.
- qualora rientrino nelle deroghe possono presentare domanda anche per Provincia diversa, previo conseguimento dell’abilitazione.
A tal fine dovranno comunicare, all’Ambito Territoriale di appartenenza e a quello di destinazione se non coincidenti, il conseguimento della relativa abilitazione secondo le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), mediante dichiarazione resa sotto la propria responsabilità e redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni entro il 10 agosto 2025.
Nella sequenza operativa relativa alle diverse fasi tali docenti, saranno trattati alla fase 40 bis (utilizzazioni) e 40 ter (assegnazioni provvisorie) limitatamente alle operazioni dell’a.s. successivo all’assunzione a tempo determinato.
DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE
Come anticipato, i docenti suddetti potranno presentare domanda di assegnazione\utilizzazione interprovinciale a condizione di rientrare in una delle deroghe previste. Infatti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, dell’art.34 del CCNL 2019/21 viene comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale (e annuale per gli assunti su sostegno da D.L.44/2023) alle seguenti categorie:
- genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3,5 e 6 della L.104/1992 e cioè:
- personale con disabilità (anche non grave) accompagnata da invalidità superiore ai 2/3 o con minorazione ascritta alla prima, seconda, terza categoria della Legge 648/1950;
- personale con disabilità grave
- personale che assista persona disabile grave entro il secondo grado e, nelle condizioni previste entro il terzo grado di parentele.
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza d patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2;
- uno dei fratelli/sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3;
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4;
- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971;
- figli di genitore ultrasessantacinquenne ossia che compia sessantacinque anni che compia gli anni tra il 01/01 e il 31/12 dell’anno in cui si presenta l’istanza. Per poter beneficiare delle deroghe, i docenti dovranno allegare una dichiarazione personale in cui dichiarano di trovarsi in una delle condizioni previste e, nei casi b) c) e d), allegare anche la documentazione comprovante la specifica situazione (certificazione di invalidità).
I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di 16 anni o del genitore ultra 65enne può essere indicato a condizione che vi risiedono da almeno 3 mesi. Si prescinde da tale requisito per i figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale della presentazione della domanda.
In assenza di posti richiedibili nel Comune è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili, oppure una scuola con sede di organico in altro comune che abbia un plesso nel comune di residenza del soggetto cui ricongiungersi/assistere.
L’indicazione della preferenza per il Comune di ricongiungimento/assistenza o del distretto sub comunale è sempre obbligatorio. La mancata indicazione preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’ufficio competente.
Per posto richiedibile si intende una scuola nella quale sia attivato l’insegnamento/classe di concorso di titolarità del richiedente il movimento, indipendentemente dalla sua disponibilità o vacanza.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
I docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ivi compresi i vincitori non abilitati del concorso PNRR 1) presentano l’istanza di assegnazione provvisoria per l’a.s.2025/26, con le medesime scadenze degli altri docenti, compilando il modello cartaceo pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità.


