Al personale docente che sia genitore, anche adottante o chi eserciti tutela legale, di soggetto con disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3) spetta la precedenza nelle operazioni di mobilità (art. 13 CCNI Mobilità) e di assegnazione provvisoria\utilizzazione (punto IV g, art. 8 del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
GENITORI TOTALMENTE INABILI O SCOMPARSI E PRECEDENZA AI FRATELLI O SORELLE.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005).
Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistono il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio perché totalmente inabili (Sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), in questo caso devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
DOCUMENTAZIONE DELLA DISABILITÀ
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.
Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.
DICHIARAZIONE CHE IL SOGGETTO CON DISABILITÀ NON È RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI
Il genitore, anche adottivo o il fratello o la sorella in sostituzione dei genitori devono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
DOCUMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA
Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
DICHIARAZIONE
Nei casi suddetti non è richiesta la condizione di esclusività dell’assistenza in quanto prevista solamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado.