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Dirigente Scolastico neo immesso in ruolo ottiene l’avvicinamento a casa per poter accudire i figli [Ordinanza]

Il Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro in composizione collegiale ha riconosciuto il diritto all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs 151/2001 per la prima volta in favore di un Dirigente Scolastico, ordinandone appunto l’assegnazione temporanea per un periodo di anni 3, con effetto immediato, in una sede viciniore rispetto al luogo di residenza familiare ai fini della cura della prole.
Ce ne dà comunicazione lo Studio Scenna di Teramo che ha patrocinato l’azione legale.

Il Tribunale ha affermato il diritto all’assegnazione temporanea in corso d’anno, trattandosi di una situazione contingente che necessita di tutela immediata, previa disapplicazione di disposizioni o provvedimenti ostativi, tra i quali il c.d. “vincolo triennale” di cui al CCNL, così ribadendo il principio per cui una fonte primaria quale la norma imperativa in esame, non può essere derogata da fonti di rango inferiore quali i regolamenti (es. bando di concorso) né quindi, tantomeno, da pattuizioni contrattuali. La richiamata normativa attua un diritto costituzionale, ovvero il diritto del bambino alle cure congiunte dei genitori soprattutto nei primi anni di vita, che, quindi, non può essere compresso se non al ricorrere di casi o esigenze eccezionali che vanno debitamente motivate dalle amministrazioni entro giorni 30 dalla richiesta e che non possono consistere nel generico richiamo alle esigenze organizzative e di efficienza del servizio.

Si tratta di una importante pronuncia che afferma, semmai sia necessario ribadirlo, l’uguaglianza innanzitutto tra i figli dei dipendenti pubblici, nonché la non discriminazione di genere e di ruolo tra gli stessi lavoratori anche all’interno del comparto scuola, riconoscendo al dipendente di una pubblica amministrazione (anche Dirigente ed in pendenza di contratto triennale) la possibilità di esercizio dei propri diritti-doveri al lavoro ed alla cura (congiunta con l’altro genitore) dei figli in tenera età.

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VEDI LA COMUNICAZIONE DELLO STUDIO SCENNA

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