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Le cattedre orario esterne e la richiesta di ottimizzazione

CATTEDRE INTERNE E CATTEDRE ESTERNE
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado le cattedre possono distinguersi in Cattedre Orario Interne (COI) e Cattedre Orario Esterne (COE). Le prime sono costituite all’interno della stessa istituzione scolastica fermo restando che, con l’unificazione dei codici meccanografici e quindi degli organici, il docente potrà essere impiegato indifferentemente nei vari plessi o sedi coordinate della scuola.

Le Cattedre Orario Esterne (COE), invece, sono costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse

COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
La formazione delle Cattedre Orario Esterne può avvenire in seguito a due diverse situazioni:

  1. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si determini la trasformazione di una cattedra orario interna in cattedra orario esterna.
  2. Qualora, in seguito all’incremento di ore nell’organico di diritto si formi un nuovo “spezzone” che accorpato con altri spezzoni presenti in altre scuole dell’ambito (o dall’anno 2018\2019, anche in altri ambiti della provincia) formi una cattedra orario esterna.

Nel primo caso, l’obiettivo della costituzione della COE è quello di salvaguardare la titolarità del docente. La COE sarà infatti assegnata al docente titolare nella scuola e in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico. Diversamente, qualora l’Ufficio Scolastico Provinciale non fosse in grado di formare una cattedra di almeno 18 ore attraverso un completamento con altre scuole, si determinerebbe un esubero.
Nel secondo caso, invece, la formazione della COE ha lo scopo di creare una nuova cattedra rispetto all’organico di diritto dell’anno precedente che potrà essere utilizzata per le operazioni di mobilità e, successivamente, per le nuove assunzioni.

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
Il mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 prevede che la formazione di COE può avvenire tra scuole diverse con una scuola di titolarità e una o due scuole di completamento (art. 11 del CCNL mobilità). Non possono essere costituite cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole di tre Comuni diversi (art. 6 O.M. n. 191/1997), anche se nel corso degli anni la prassi ha disatteso in parte le regole contenute nelle ordinanze consentendo, di fatto, la costituzione di COE anche su tre comuni. 

In ogni caso, deve essere rispettato il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio (art. 6 dell’O.M. 191/1997). Il criterio della distanza chilometrica non superiore ai 30 Km, sancito dall’O.M. 9 luglio 1996 n. 322, si deve implicitamente ritenere abrogato in quanto non più previsto nelle successive ordinanze. 

L’O.M. del 9 marzo 2018 per la mobilità 2018\2019 ha introdotto la possibilità di costituire cattedre orario esterne anche tra scuole appartenenti ad ambiti diversi, consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa.
Tale disposizione sembrerebbe a primo acchito peggiorativa rispetto alla normativa preesistente. Invero, proprio la possibilità di costituire COE tra scuole di ambiti differenti potrebbe garantire l’applicabilità del criterio della facile raggiungibilità (che resta in vigore). Infatti, in questo modo sarà possibile costituire cattedre con scuole vicine ma ubicate in ambiti diversi che confinano fra loro. 

L’art. 6 dell’O.M. 191/1997 prevede che, quando possibile, le COE dell’anno precedente devono essere confermate con la scuola di completamento sempre ché permangono le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate. Di contro devono essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all’assolvimento degli obblighi di servizio.
La cattedra orario esterna deve essere strutturata in modo tale che la prima scuola, alla cui dotazione organica la cattedra stessa è attribuita, deve presentare maggiore o uguale disponibilità di ore (esempio: 9+9 oppure 10+8). Nel caso di parità di ore, la scuola di titolarità deve essere individuata in quella che fornisce maggiore affidabilità di permanenza.

MOBILITÀ
Nell’ambito delle operazioni di mobilità il docente può esprimere fino a 15 preferenze complessive (scuole, distretti, province). 

Per quanto concerne le preferenze puntuali, il docente che presenta domanda di mobilità che desidera essere trasferito anche su COE deve farne espressa richiesta nella domanda, barrando l’apposita casella, altrimenti le preferenze espressa saranno considerate solo per le cattedre orario interne. Tale opzione, sarà valida per tutte le preferenze analitiche espresse (scuole), come chiarisce lo stesso art. 11 comma 1 del CCNL mobilità: “Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze”.

Nel caso in cui il docente richieda sia COI che COE per ciascuna delle preferenze espresse sarà dapprima valutata la disponibilità di cattedre interne e solamente successivamente la disponibilità di cattedre esterne. Solamente dopo aver verificato la disponibilità di cattedre (interne ed esterne) per la prima preferenza, si passerà ad esaminare la seconda preferenza. 

In merito alle preferenze sintetiche (distretti o provincia), il docente implicitamente richiede sia cattedre orario interne che cattedre orario esterne. Infatti, in questo caso non è possibile esprimere l’opzione per le cattedre orario esterne ma queste vengono automaticamente richieste quando si esprime una preferenza sintetica. Per ciascuna preferenza sintetica espressa, il sistema verificherà dapprima la disponibilità di cattedre orario interne e solo successivamente la disponibilità di cattedre orario esterne.

RIASSORBIMENTO
Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra (art. 11 comma 2 CCNL mobilità 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).
I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
Pertanto, nel caso in cui il docente titolare su COE intenda ottenere una COI nella medesima scuola non dovrà presentare alcuna domanda perché qualora si libererà una cattedra, questo sarà automaticamente assorbito. Viceversa, qualora intenda essere trasferito nella scuola di completamento, dovrà farne espressa domanda. 

OTTIMIZZAZIONE
I docenti titolari di una cattedra orario esterna (COE) hanno la possibilità di chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, mediante domanda di miglioramento cattedra (ottimizzazione), se tale possibilità è prevista nello specifico Contratto integrativo regionale. Lo scopo dell’ottimizzazione è quello di determinare un’attenuazione delle problematiche derivanti dalla distanza e ubicazione geografica della scuola di completamento.

Ad esempio, il CCRI Lazio per il triennio 2019\2022 prevede all’art. 2 comma 1 lettera Q, la possibilità di richiedere l’ottimizzazione nel caso di una COE strutturata su istituzioni scolastiche o su comuni diversi.
L’USR Sicilia nell’ipotesi di atto unilaterale relativo alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2019\2022 del personale docente, educativo e ATA prevede che “nella fase di riaggregazione delle cattedre e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova riaggregazione della cattedra ai fini di renderla più funzionale. Ove possibile, quest’ultima operazione verrà effettuata al termine delle operazioni di rientro, anche su spezzoni, nella scuola di precedente titolarità”.
Invero, un riferimento alla ottimizzazione è previsto anche nel CCNI laddove l’art. 2 comma 6 del CCNL integrativo per le assegnazioni e utilizzazioni prevede che “il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore, fermo restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento”. Quindi, laddove la contrattazione regionale non preveda diversamente, si ritiene che sia possibile chiedere l’ottimizzazione della cattedra ai sensi del suddetto art. 2 comma 6 del CCNL.
La domanda di miglioramento cattedra deve essere inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di titolarità.


Ordinanza Ministeriale n. 191/1997
Modulo richiesta ottimizzazione
CCNI Utilizzazioni e assegnazioni 2019\2022

CIR Sicilia
CIR Lazio
CIR Puglia

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