Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 14 giugno 2021 la nota 18372 con la quale dispone l’avvio delle operazioni di inoltro delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022.
Scadenze per la presentazione delle domande
La presentazione delle domande (per i docenti attraverso Istanze OnLine, tranne che per i casi espressamente indicati), potrà avvenire entro le seguenti scadenze:
- docenti, docenti di religione cattolica e personale educativo: dal 15 giugno al 5 luglio (N.B.: docenti IRC e personale educativo in modalità cartacea).
- personale ATA: dal 28 giugno al 15 luglio (in modalità cartacea).
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l’accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID.
Gli aspiranti a partecipare alla mobilità annuale in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID.
Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico.
VINCOLO TRIENNALE
Com’è noto, tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 sono soggetti al c.d. “vincolo quinquennale” che, con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni BIS (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), è stato ridotto a tre anni. Tuttavia, il vincolo in questione (divenuto triennale) continua ad applicarsi anche alle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie).
DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE
Ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Il vincolo quindi non si applica inoltre:
- al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per il personale che usufruire della Legge 104 resta però solo a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie.
ULTERIORI DEROGHE
Il Ministero ha introdotto la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.
m_pi.-18372.14-06-2021-utilizz-assprovv.pdf
Domanda_utilizzazioni_e_assegnazioni_provvisorie_ATA_.pdf