Il personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative, nell’ambito delle procedure di mobilità e di assegnazione provvisoria/utilizzazione ha diritto a usufruire della precedenza.
Si tratta in particolare della precedenza n. III prevista dal CCNI valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, confermato anche per l’anno scolastico 2024/2025.
In particolare, l’art. 18 al punto n. III prevede il riconoscimento della precedenza per:
1) PERSONALE CON disabiliTà di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi (ALMENO 67%) o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.lgs n. 297/94″.
Pertanto, la precedenza in questione viene riconosciuta nelle seguenti tre condizioni:
- Personale con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992 (disabilità non grave) con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 (almeno il 67%) o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (si noti che non è sufficiente la certificazione di disabilità non grave ma questa deve essere congiunta all’invalidità civile almeno pari al 67%).
- Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia). Sul punto rinviamo a questo articolo.
- Personale con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 (in tal caso non è necessario avere anche l’invalidità civile superiore ai 2/3).
PRIMA PREFERENZA PERSONALE CON DISABILITÀ GRAVE
Per quanto riguarda il personale con disabilità grave (art. 33 comma 6 Legge 104/92), detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza.
La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
In altri termini, se non si indica il comune (o distretto sub-comunale) la domanda verrà esaminata senza precedenza.
PERSONALE CHE HA BISOGNO DI CURE CONTINUATIVE
Il personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
PRIMA PREFERENZA PERSONALE CON DISABILITÀ + INVALIDITÀ CIVILE
Quanto detto sopra in merito all’espressione della prima preferenza, non è invece richiesto in riferimento al personale art. 21 legge 104/92 (personale con disabilità, anche non grave accompagnata invalidità civile superiore ai 2/3).
Infatti, in questo caso e diversamente dalla mobilità, non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all’interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).