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Assegnazioni provvisorie: punteggio per il ricongiungimento spetta per i genitori di età superiore ai 65 anni [Chiarimenti]

L’assegnazione provvisoria è un movimento che trova il suo fondamento nella richiesta di “ricongiungimento”.

Diversamente dalla mobilità, il ricongiungimento può essere richiesto indifferentemente a uno dei seguenti soggetti:

  1. Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  2. Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
  3. Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.

In questo caso non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza.

RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza.

GRAVI E DOCUMENTATE ESIGENZE DI FAMIGLIA
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche senza ricongiungimento quando l’aspirante presenti gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria.

PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE
Anche nell’assegnazione provvisoria, per il ricongiungimento al familiare spettano 6 punti.

In particolare, il punteggio spetta per ricongiungimento:

  • al coniuge o parte dell’unione civile
  • al convivente
  • ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità
  • ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità  affidati
  • ai genitori di età superiore ai 65 anni 

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

Attenzione: solo nell’assegnazione provvisoria (e non anche nella mobilità), il punteggio del ricongiungimento spetta solo per i genitori di età superiore a 65 anni mentre nella mobilità spetta indipendentemente dall’età dei genitori.

I 6 punti spettano per tutte le scuole ubicate nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che la stessa, alla data di presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parto dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A PUNTEGGIO ZERO
Per quanto detto, può verificarsi il caso che l’assegnazione provvisoria venga disposta anche con punteggio zero. Ciò può essere dovuto essenzialmente a tre fattori:

  • L’aspirante chiede il ricongiungimento al genitore di età inferiore a 65 anni (per il quale quindi non spetta il punteggio per il ricongiungimento), qualora non abbia nemmeno figli di età inferiore a 18 anni o altri punteggi previsti per le “esigenze di famiglia”.
  • L’aspirante chiede l’assegnazione provvisoria non per il ricongiungimento a qualcuno bensì per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • L’aspirante ottiene l’assegnazione provvisoria su una scuola non ubicata nel comune di ricongiungimento (per il quale quindi non spetta il punteggio per il ricongiungimento). 

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