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Assegnazioni provvisorie: il testo dell’intesa che proroga il CCNI vigente. Le novità [PDF]

É stata sottoscritta ieri l’Intesa tra sindacati e Dipartimento Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito con la quale viene prorogata, anche per le operazioni di mobilità annuale per il 23/24, la validità del CCNI (Contratto Collettivo Integrativo Nazionale) sottoscritto l’8 luglio 2020.

L’intesa prevede che per l’anno scolastico 2023/24 continuano ad essere applicate le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

VINCOLI
Poiché il contratto in questione non prevede alcun vincolo, tutti i docenti assunti fino all’anno scolastico 2022/2023 potranno presentare domanda (purché ovviamente in possesso dei requisiti richiesti).

L’intesa prevede inoltre che:

  • I docenti assunti da GPS I fascia per il ruolo (art. 59 comma 4) e da straordinario BIS (art. 59 coma 9 bis) che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria.
    Ciò avverrà nella fase 42 della sequenza operativa (Vedi Allegato 1 al CCNI). 
  • Laddove l’art. 20 comma 3 primo periodo del CCNI prevede che “avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente (…) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto”, viene specificato che la pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme che tutelano la pubblicazione dei dati personali.
  • A seguito delle modifiche apportate all’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992 dall’art 3 del D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell’assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8 comma 1 punto IV e di cui all’art. 18 comma 1 punti IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiare in qualità di referente unico (es: “uno dei fratelli o delle sorelle” o “solo figlio/figlia o “unico parente o affine”), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.
    Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all’art. 8 comma 1, punto IV lett. h e n., e art. 18 comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI si precisa che per coniuge si intendono anche la parte dell’unione civile e il convivente di fatto.
  • La contrattazione decentrata a livello regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie si applica anche alle specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
    In sostanza l’Intesa prevede la possibilità che la contrattazione integrativa regionale tra uffici scolastici e sindacati, possa prevedere misure specifiche relative ai territori interessati da eventi sismici o alluvionali.

VEDI IL TESTO DELL’INTESA
VEDI IL CCNI 2019/2022

Intesa13_6_2023

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