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Assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni: errori nelle graduatorie provvisorie, reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto

Il 5 Luglio, in largo anticipo rispetto agli anni precedenti, è scaduto il termine per la presentazione delle domande di assegnazione provvisorie per il personale docente. Ciò con la sola eccezione della Regione Lombardia, dove i  docenti hanno potuto presentare le loro domande fino alle 23.59 dell’11 luglio.
Con la nota n. 18372 il Ministero ha fissato il termine del 9 agosto per la pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), in modo da poter procedere successivamente con il conferimento delle supplenze. 

Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto p.v. indicata nel cronoprogramma condiviso con SS.LL., al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico”.

GRADUATORIE PROVVISORIE E RECLAMI
Alcuni uffici scolastici stanno già provvedendo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Come dispone l’art. 20 comma 3 del CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2019\2022, avverso le graduatorie provvisorie redatte dall’ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18.

I RIMEDI ESPERIBILI
Una volta che gli atti siano divenuti definitivi, il dipendente che intenda contestare un atto divenuto definitivo, ha a disposizione le seguenti due possibilità:

  • Tentativo di conciliazione
  • Ricorso al giudice del lavoro

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)
L’art. 135 CCNL comparto scuola disciplina un autonomo procedimento conciliativo specificamente destinato alle controversie relative al personale scolastico (ministeriale e delle istituzioni scolastiche). Fermo restando la possibilità di esperire le procedure di conciliazione ordinarie previste in generale per tutti i dipendenti (art. 410 c.p.c. e art. 65 e 66 L.vo 30.3.2001, n. 165).
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 135 del CCNL comparto scuola, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.

Diversamente dal passato, il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio ma facoltativo. Di conseguenza, il lavoratore potrà rivolgersi direttamente al giudice del lavoro, senza dover prima obbligatoriamente esperire il tentativo di conciliazione.

In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

RICORSO GERARCHICO AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Secondo l’art. 484 del Testo Unico 297/1994 contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (adesso sostituito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO
Avverso il provvedimenti della mobilità i docenti possono esperire ricorso al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro. La Corte di Cassazione con sentenza n. 8821 del 10 aprile 2018 ha affermato che “spetta al giudice del ordinario pronunciarsi sull’illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla Pubblica amministrazione con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. La natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l’attività autoritativa dell’amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto affinché una controversia sia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Si ribadisce quindi  la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, con la conseguenza che opererà il termine ordinario di prescrizione (decennale)

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