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Assegnazioni provvisorie e vincolo triennale: deroga spetta anche ai figli o coniugi di invalidi civili [Chiarimenti]

Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, consistente nella possibilità di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità.

Due sono le possibilità per la mobilità annuale:

  • l’utilizzazione
  • l’assegnazione provvisoria.

In questo articolo ci occupiamo dell’assegnazione provvisoria e dei requisiti per poter presentare la domanda sulla base del CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2019-2022 del 12 giugno 2019, sottoscritto definitivamente l’8 Luglio 2020, sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale della scuola.

Il presente contratto, in seguito all’intesa che ne ha prorogato la validità,  si applica anche per le assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2024/2025. 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E RICONGIUNGIMENTO
L’assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.

Il presupposto per la domanda è quindi sempre il “ricongiungimento”. Solo  in un caso l’assegnazione provvisoria può essere richiesta in assenza del ricongiungimento cioè quando sussistano gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.

RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI, CONIUGE, GENITORE
Il ricongiungimento può essere richiesto a uno dei seguenti soggetti:

  1. Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  2. Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
  3. Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.

Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza. 

RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza

VINCOLO TRIENNALE
Fermo restando l’esigenza di un ricongiungimento (o di gravi motivi di salute del richiedente), per poter presentare domanda di assegnazione provvisoria, è necessario non essere soggetti a vincoli di permanenza.

Infatti,  a partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024, i neoimmessi in ruolo sono soggetti al c.d. “vincolo triennale” di permanenza nella medesima scuola. A tal riguardo è necessario distinguere le varie casistiche.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
In estrema sintesi:

Assunti fino al 2022/2023: possono presentare sia domanda di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale (senza deroghe perché non hanno alcun vincolo).

Assunti 2023/2024 con contratto a tempo indeterminato (es: assunti da concorso o da GAE): possono presentare domanda provinciale senza deroghe. La domanda interprovinciale è possibile solo se in presenza di una “deroga” al vincolo.

Assunti 2023/2024 con contratto a tempo determinato da straordinario BIS oppure da GPS ma assunti nel 2021/2022 o 2022/2023 che hanno rinviato l’anno di prova. Possono presentare domanda provinciale. La domanda interprovinciale è possibile solo se in presenza di una “deroga” al vincolo.

Assunti 2023/2024 con contratto a tempo determinato da GPS I fascia. Possono presentare domanda provinciale o interprovinciale in entrambi i casi solo se in possesso di una delle deroghe previste dal CCNL 19 gennaio 2024. Questo in quanto, diversamente dai docenti assunti negli anni precedenti e da coloro che sono stati assunti da straordinario BIS, l’art. 5 comma 10 del Decreto 74/2023 non consente espressamente le operazioni di assegnazione provvisoria \ utilizzazione, salvo le deroghe previste dal nuovo CCNL.

Per gli assunti con contratto a tempo determinato è in ogni caso necessario aver superato l’anno di formazione e prova.

DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE
In deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie: 

  1. genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
  3. coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  4. il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Pertanto, per i neoimmessi in ruolo dal 2023/2024 (soggetti quindi al vincolo triennale), la presentazione della domanda interprovinciale è sempre subordinata all’esistenza di una delle deroghe. 

Per quanto invece riguarda le domande provinciali, occorre distinguere fra le diverse casistiche:

  • Gli assunti da straordinario BIS nell’a.a. 2023/2024 possono presentare domanda di assegnazioni provvisoria provinciale senza deroghe purché abbiano superato l’anno di prova.
  • Gli assunti da GPS I fascia negli a.s. 2022/2023 o 2021/2022 che hanno rinviato l’anno di prova al 2023/2024, possono presentare domanda di assegnazioni provvisoria provinciale senza deroghe purché abbiano superato l’anno di prova.
  • Gli assunti da GPS I fascia negli a.s. 2023/2024 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale solo se rientranti nelle deroghe e purché abbiano superato l’anno di prova.

Si precisa che il fatto di avere i requisiti per il “ricongiungimento” non costituisce di per sé una deroga che permette di superare il vincolo triennale. In altri termini, il fatto di ricongiungersi al “coniuge” non costituisce una deroga al vincolo, ma semplicemente il presupposto per poter chiedere l’assegnazione provvisoria. Per poter superare il vincolo occorre rientrare in una delle deroghe. 

Invece, l’esistenza di figli di età inferiore ai 12 anni oppure l’essere coniuge o figlio di soggetto con invalidità civile costituiscono alcune delle deroghe previste dall’intesa e dal CCNL 19 gennaio 2024.

INVALIDITÀ CIVILE
Una delle deroghe previste dall’intesa si ha nei confronti di chi è “coniuge o figlio” di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Ai sensi della citata legge 30 marzo 1971 n. 118:

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Ai fini della deroga non è richiesta una particolare percentuale minima d’invalidità. Tuttavia, il 34% rappresenta la percentuale minima per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile da parte dell’INPS. Pertanto, possono usufruire della deroga coloro i cui genitori o coniugi siano invalidi civili con una percentuale di invalidità minima del 34%.  

Non rientrano tra gli invalidi civili:

  • gli invalidi di guerra,
  • gli invalidi del lavoro
  • gli invalidi per servizio

che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità)

Vedi il CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019\2022

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