É stata sottoscritta l’intesa sulle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria valide per l’anno scolastico 2024/2025. L’intesa è stata sottoscritta da un unico sindacato, la CISL Scuola.
DOCENTI ASSUNTI FINO ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Non sono soggetti ad alcun vincolo pertanto possono presentare domanda di assegnazione provvisoria.
DOCENTI ASSUNTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024
Com’è noto, a partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024, i neoimmessi in ruolo sono soggetti al c.d. “vincolo triennale” di permanenza nella medesima scuola. Possono presentare domanda interprovinciale solo se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL (vedi sotto).
Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
NOMINATI DA GPS I FASCIA O STRAORDINARIO BIS
L’intesa prevede l’estensione della possibilità di presentare la domanda anche al personale con contratto a tempo determinato. Infatti, potranno presentare domanda anche coloro che sono stati assunti da GPS I fascia sostegno o straordinario BIS con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, purché abbiano superato l’anno di formazione e prova e purché rientrino nelle deroghe previste dal CCNL.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI
Com’è noto, in base al D.lgs 59/2017 art. 13, è sempre consentita la possibilità presentare assegnazione provvisoria provinciale.
DEROGHE PREVISTE DAL CCNL
Il nuovo CCNL prevede che:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992″.
Quindi si prevede che:
- Ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio
- Medesima possibilità è garantita ai caregivers che assistono persone con disabilità grave.
- La stessa disciplina si applica anche per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992 (personale con disabilità congiunta ad invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).
Sulla base dell’accordo sottoscritto, la partecipazione alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è assicurata per:
- genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
- coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6
- coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). - coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.