Si potranno presentare dal 28 giugno al 15 luglio in modalità cartacea le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie del personale ATA.
A tal fine si allega il modello di domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA (Allegato 1).
Si ricorda di allegare alla domanda anche un documento di identità e i documenti attestanti i requisiti richiesti per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (relativi ad es. alle esigenze di famiglia ai fini del ricongiungimento o al proprio stato di famiglia ai fini del punteggio o relativi alle precedenze ex artt. 33, co. 3 e 5 l. 104/92).
Si raccomanda inoltre di visionare il sito dell’ambito territoriale di riferimento per visionare eventuali avvisi relativi alle modalità di presentazione.
UTILIZZAZIONI
Il personale destinatario delle utilizzazioni è indicato nell’art. 11 del CCNI 08.07.2020.
In particolare, può essere chiesta dal personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo.
In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art 17 del CCNI 08.07.2020 l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; in caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l’interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l’esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato/parte dell’unione civile, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
INDICAZIONE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO
Il personale A.T.A. che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda le istituzioni scolastiche comprese nel comune o nel distretto di ricongiungimento in caso di comuni che comprendono più distretti.
Ad esempio, in caso di richiesta di assegnazione provvisoria nel Comune di Torino – che è suddiviso in più distretti – bisogna indicare le scuole situate nel distretto di ricongiungimento. (cfr. art. 17, co. 3 e co. 7 CCNI 08.07.2020).
Qualora l’aspirante richieda anche altri comuni o distretti – oltre il comune o il distretto di ricongiungimento – diventa obbligatoria l’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, la quale preferenza deve necessariamente precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto diverso da quello di ricongiungimento.
La mancata indicazione del comune o del distretto di ricongiungimento prima della preferenza per ogni altro comune o distretto – per i comuni suddivisi in più distretti – diverso da quello di ricongiungimento, preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’Ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni o distretti, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria.
In tali casi, l’Ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune o del distretto di ricongiungimento.
PRECEDENZE
Ai fini delle precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria si rimanda all’art. 18 CCNI 08.07.2020.
Si sottolinea, tuttavia, che per usufruire della precedenza per assistenza al genitore/coniuge/figlio è necessario che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.
La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO E SEQUENZA OPERATIVA
Il criterio di assegnazione del punteggio per l’utilizzo o l’assegnazione provvisoria è disciplinato dagli Allegati 4 (utilizzi) e Allegato 5 (assegnazioni provvisorie) del CCNI 08.07.2020 (in allegato) La sequenza operativa per le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le assegnazioni di sede provvisoria del Personale A.T.A è disciplinata dall’allegato 6 del CCNI 08.07.2020 (in allegato).
ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONI PROVVISORIE FUORI PROVINCIA
Si ricorda che le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per un comune o una istituzione scolastica situati in una provincia diversa da quella di titolarità, vanno presentate all’Ambito Territoriale in cui sono presenti il comune e l’istituzione scolastica prescelti.
VEDI ALLEGATO 1
CCNI UTILIZZAZIONI \ ASSEGNAZIONI PROVVISORIE