L’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disciplina l’assegnazione temporanea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con figli di età inferiore a tre anni.
L’istituto, introdotto dall’articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, trova applicazione anche nei confronti del personale scolastico e rappresenta un’importante misura finalizzata a favorire il ricongiungimento del nucleo familiare nei primi anni di vita dei figli.
L’assegnazione temporanea prevista dall’articolo 42-bis non deve essere confusa con l’assegnazione provvisoria disciplinata annualmente dal contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA.
Si tratta, infatti, di due istituti distinti:
| Assegnazione temporanea ex art. 42-bis | Assegnazione provvisoria |
|---|---|
| È prevista direttamente dalla legge | È disciplinata dal CCNI |
| Riguarda i genitori con figli di età inferiore a tre anni | Può essere richiesta per diversi motivi familiari |
| Può durare complessivamente fino a tre anni, anche se nella prassi operativa i provvedimenti vengono adottati per anno scolastico | Ha normalmente durata annuale, salva la possibilità di presentare nuove richieste per gli anni successivi, qualora ne ricorrano nuovamente i presupposti |
| Richiede un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva | Si effettua sulle disponibilità previste dal contratto |
| Richiede l’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione | Segue le procedure e le scadenze annuali della mobilità |
In alcuni provvedimenti degli Uffici scolastici l’istituto viene comunque indicato, in maniera non del tutto uniforme, come “assegnazione provvisoria interprovinciale ai sensi dell’articolo 42-bis”. La diversa terminologia utilizzata nella prassi non modifica, tuttavia, la distinta fonte normativa dell’istituto.
Cosa prevede l’articolo 42-bis
Il genitore dipendente di una pubblica amministrazione, con figli di età inferiore a tre anni, può chiedere di essere assegnato temporaneamente, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, presso un’altra sede di servizio.
L’accoglimento della domanda è subordinato:
- alla presenza di un posto vacante e disponibile;
- alla corrispondenza della posizione retributiva;
- all’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione;
- alla verifica della compatibilità del dipendente con il posto da ricoprire.
L’eventuale dissenso dell’amministrazione deve essere motivato, può essere opposto soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali e deve essere comunicato all’interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Il posto temporaneamente lasciato libero dal dipendente non può essere utilizzato per effettuare una nuova assunzione a tempo indeterminato.
La novità introdotta dalla Corte costituzionale
La formulazione originaria dell’articolo 42-bis consentiva di chiedere l’assegnazione soltanto presso una sede situata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercitava la propria attività lavorativa.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99, depositata il 4 giugno 2024, ha dichiarato costituzionalmente illegittima questa limitazione.
A seguito della sentenza, il dipendente può chiedere di essere assegnato presso una sede di servizio situata:
- nella provincia o regione in cui è stabilita la residenza del nucleo familiare; oppure
- nella provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Le due condizioni sono alternative. Pertanto, non è più necessario che la sede richiesta coincida esclusivamente con la provincia o regione in cui lavora l’altro genitore.
La Corte ha evidenziato che la finalità della disposizione è quella di agevolare la ricomposizione della famiglia e di consentire a entrambi i genitori di partecipare alla cura del figlio nei primi anni di vita.
Chi può presentare la domanda
L’articolo 42-bis si riferisce in generale ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Nel comparto scuola l’istituto può quindi riguardare il personale:
- docente;
- educativo;
- amministrativo, tecnico e ausiliario.
Nella prassi scolastica i provvedimenti esaminati riguardano personale assunto a tempo indeterminato, titolare presso una determinata istituzione scolastica o provincia.
Entro quando deve essere presentata la domanda
La domanda deve essere presentata quando il figlio non ha ancora compiuto tre anni.
Il limite di età riguarda il momento entro il quale deve essere formulata la richiesta e non necessariamente la data entro cui deve terminare l’assegnazione.
Secondo l’interpretazione amministrativa richiamata anche dal Ministero della Giustizia, l’assegnazione può quindi proseguire dopo il terzo compleanno del figlio, purché la domanda sia stata presentata tempestivamente e non venga superata la durata complessiva massima di tre anni. Esempio: il genitore può richiedere il beneficio dell’assegnazione temporanea quando il proprio figlio ha l’età di due anni ed ottenerlo per un periodo complessivo di tre anni (fino a quando il figlio avrà raggiunto dunque 5 anni di età).
In caso di adozione o affidamento, la domanda può essere presentata entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.
Quanto può durare l’assegnazione
L’assegnazione può essere concessa:
- per un periodo continuativo;
- per periodi frazionati;
- per una durata complessiva non superiore a tre anni.
Il limite massimo non comporta, tuttavia, che l’Ufficio scolastico debba necessariamente disporre fin dall’inizio un’assegnazione triennale.
Nella prassi scolastica i provvedimenti vengono generalmente adottati per un singolo anno scolastico, in relazione alle disponibilità effettivamente esistenti. Il dipendente può quindi dover ripresentare o rinnovare la domanda per l’anno successivo, fermo restando il limite complessivo previsto dalla legge.
I provvedimenti adottati nel 2025 dagli Ambiti territoriali di Pistoia, Perugia, Crotone e Roma hanno infatti disposto assegnazioni limitate all’anno scolastico 2025/2026.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7725 del 10 agosto 2023, ha inoltre affermato che il limite massimo dei tre anni deve essere riferito a ciascun figlio. La nascita di un altro figlio può quindi determinare la possibilità di richiedere un nuovo periodo di assegnazione temporanea, sempre in presenza degli altri requisiti.
È necessario un posto vacante e disponibile
La presenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva costituisce una condizione essenziale per l’accoglimento della domanda.
In assenza di qualsiasi disponibilità, l’amministrazione non può disporre l’assegnazione.
La valutazione non deve però essere effettuata esclusivamente sulla base della denominazione della classe di concorso o del posto di titolarità. Devono essere considerate:
- la posizione giuridica ed economica del dipendente;
- il ruolo di appartenenza;
- le abilitazioni e gli eventuali titoli posseduti;
- la compatibilità professionale con il posto richiesto;
- le concrete disponibilità presenti nella provincia di destinazione.
Non è pertanto corretto sostenere automaticamente che un docente possa essere assegnato soltanto sulla medesima classe di concorso o che il passaggio a un diverso tipo di posto sia sempre escluso.
Ogni situazione deve essere valutata dall’Ufficio scolastico competente in relazione alla corrispondenza retributiva, ai titoli posseduti e alle caratteristiche del posto disponibile.
Possono essere utilizzati i posti in organico di fatto?
La norma utilizza l’espressione “posto vacante e disponibile”, senza disciplinare specificamente le modalità con cui tale disponibilità debba essere individuata nel settore scolastico.
La più recente prassi degli Uffici scolastici mostra che, in alcuni casi, sono stati considerati anche posti presenti nell’organico di fatto.
L’Ambito territoriale di Perugia, ad esempio, nel settembre 2025 ha disposto l’assegnazione temporanea di una docente su una cattedra composta da 15 e 3 ore, dopo avere espressamente esaminato i posti disponibili nell’organico di fatto per l’anno scolastico 2025/2026.
Anche l’Ambito territoriale di Crotone ha disposto un’assegnazione su un posto di sostegno disponibile nell’organico di fatto, non essendo presente una disponibilità sulla classe di concorso di titolarità della docente.
Questi provvedimenti costituiscono importanti esempi applicativi, ma non consentono di affermare che qualsiasi posto in organico di fatto debba essere obbligatoriamente utilizzato. La valutazione resta affidata all’Ufficio competente, che deve verificare la natura e la durata della disponibilità.
È possibile ottenere l’assegnazione sul sostegno?
Anche su questo punto non esiste una regola assoluta. I provvedimenti esaminati mostrano che alcuni Uffici scolastici hanno accolto domande di assegnazione temporanea su posti di sostegno, quando tali posti erano stati indicati tra le preferenze del richiedente ed erano disponibili.
Nel 2025 l’Ambito territoriale di Crotone ha assegnato una docente titolare sulla classe di concorso B021 a un posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, dopo avere accertato l’assenza di disponibilità sulla classe B021 e la presenza di un posto di sostegno in organico di fatto.
Nello stesso anno l’Ambito territoriale di Roma ha assegnato una docente titolare sulla classe di concorso AS48 a un posto ADSS presso un liceo artistico della provincia di Roma.
Da tali provvedimenti non può però essere ricavata la regola secondo cui l’assegnazione sul sostegno sia sempre possibile o che non siano necessari i relativi requisiti professionali. L’Ufficio deve verificare caso per caso i titoli posseduti, il ruolo di appartenenza, le richieste formulate dall’interessato e la corrispondenza della posizione retributiva.
L’amministrazione può respingere la domanda?
L’assegnazione temporanea non consegue automaticamente alla presentazione della domanda. L’Ufficio deve preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 e, in particolare:
- che il figlio non abbia ancora compiuto tre anni al momento della domanda;
- che la sede richiesta sia situata nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia oppure in quella in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa;
- che esista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva;
- che vi sia l’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione
L’amministrazione non dispone, tuttavia, di una facoltà libera e incondizionata di respingere la richiesta. L’articolo 42-bis stabilisce espressamente che l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Tale precisazione è stata inserita dall’articolo 14, comma 7, della legge n. 124/2015.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, non è normalmente sufficiente richiamare in modo generico ordinarie esigenze di servizio o una semplice carenza di personale. L’amministrazione deve indicare le concrete circostanze organizzative che rendono eccezionalmente necessario trattenere il dipendente nella sede di provenienza. Il Consiglio di Stato ha precisato che una scopertura di organico contenuta e fronteggiabile mediante l’ordinaria riorganizzazione del servizio non è, da sola, sufficiente a giustificare il diniego; possono invece assumere rilievo esigenze oggettivamente non comuni e di particolare gravità. Il diniego deve quindi essere sorretto da una motivazione specifica, riferita alla situazione concreta, e non da formule standardizzate o da inconvenienti normalmente connessi allo spostamento di un dipendente. La giurisprudenza ha infatti sottolineato che l’amministrazione deve dimostrare una reale difficoltà per il servizio e non limitarsi a segnalare il normale aumento della scopertura dell’organico conseguente all’assegnazione.
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Come presentare la domanda
Non esiste, a livello nazionale, un unico modello ministeriale destinato al personale scolastico.
Nella prassi, l’istanza deve essere trasmessa:
- all’Ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di titolarità o provenienza, al fine di ottenere il nulla osta;
- all’Ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia richiesta, ai fini dell’individuazione del posto e dell’adozione del provvedimento di assegnazione.
È consigliabile effettuare l’invio tramite posta elettronica certificata, conservando la ricevuta di consegna.
I provvedimenti esaminati confermano che, prima di disporre l’assegnazione, l’Ufficio di destinazione acquisisce normalmente il nulla osta dell’Ambito territoriale di provenienza.
La domanda dovrebbe indicare con precisione:
- i dati anagrafici e di servizio del richiedente;
- la sede e la provincia di titolarità;
- il ruolo, il profilo professionale o la classe di concorso;
- la data di nascita del figlio;
- la provincia o regione in cui risiede il nucleo familiare;
- la sede lavorativa dell’altro genitore, quando rilevante;
- la provincia nella quale viene richiesta l’assegnazione;
- le scuole, i comuni o i distretti richiesti;
- le eventuali altre classi di concorso o tipologie di posto per le quali si possiedono i requisiti;
- gli eventuali periodi di assegnazione temporanea già fruiti per lo stesso figlio.
Quali documenti allegare
A titolo indicativo, è opportuno allegare:
- dichiarazione sostitutiva relativa alla composizione del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva relativa alla nascita e all’età del figlio;
- dichiarazione relativa alla residenza del nucleo familiare;
- dichiarazione dell’altro genitore relativa alla propria sede lavorativa oppure attestazione del datore di lavoro;
- copia di un documento di identità;
- documentazione relativa al ruolo, alla titolarità e alla classe di concorso o al profilo professionale;
- eventuali abilitazioni, specializzazioni o titoli utili per le tipologie di posto richieste;
- indicazione degli eventuali precedenti periodi fruiti ai sensi dell’articolo 42-bis.
Gli Uffici scolastici possono richiedere ulteriore documentazione o mettere a disposizione propri modelli. È quindi opportuno verificare preventivamente le indicazioni pubblicate dall’Ambito territoriale interessato.
In sintesi
Il personale scolastico con figli di età inferiore a tre anni può chiedere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001.
La sede richiesta può trovarsi nella provincia o regione:
- in cui risiede il nucleo familiare; oppure
- in cui lavora l’altro genitore.
La domanda deve essere presentata prima che il figlio compia tre anni e il beneficio può essere fruito, anche in maniera frazionata, per una durata complessiva massima di tre anni.
L’accoglimento richiede la presenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e l’assenso degli Uffici di provenienza e destinazione.
L’eventuale diniego deve essere specificamente motivato, fondato su casi o esigenze eccezionali e comunicato entro trenta giorni.
La recente prassi degli Uffici scolastici mostra che le assegnazioni vengono normalmente disposte per il singolo anno scolastico e che, in determinate situazioni, possono essere utilizzati anche posti presenti nell’organico di fatto o posti di sostegno, previa verifica della compatibilità professionale e dei requisiti posseduti dal richiedente.
Articolo aggiornato a luglio 2026.
