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Assegnazione Provvisoria su altra classe di concorso: la richiesta è aggiuntiva e in subordine rispetto alla propria classe di concorso/tipologia di posto

L’assegnazione provvisoria consiste nella possibilità di chiedere, in presenza di determinati requisiti, una sede di servizio diversa da quella di titolarità. Si tratta quindi di uno spostamento annuale in quanto il docente, al termine del periodo di assegnazione provvisoria, ritorna nella sede di titolarità salva la possibilità di richiedere nuovamente l’assegnazione provvisoria laddove ne ricorrano nuovamente i requisiti.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

DOMANDA DI MOBILITÀ SODDISFATTA
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, avendone i motivi, all’interno della provincia, anche nel caso in cui sia stato ottenuto nello stesso anno scolastico il trasferimento.

SU QUALI POSTI VENGONO DISPOSTE LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Le assegnazioni provvisorie sono effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti di potenziamento, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

PREFERENZE
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia).

COMUNE DI TITOLARITÀ
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’ articolo 8 del CCNI.

CLASSI DI CONCORSO\POSTI RICHIEDIBILI
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

ATTENZIONE: La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Questo significa che il docente potrà chiedere anche altre classi di concorso\tipologie di posto ma solo in aggiunta rispetto alla richiesta della classe di concorso di titolarità.

Per cui, a differenza della mobilità territoriale o professionale, il docente, ad esempio, titolare sulla infanzia che possiede il titolo di abilitazione anche per la primaria, non può scegliere di inoltrare domanda di assegnazione solo per la scuola primaria. Deve obbligatoriamente presentare domanda di assegnazione anche per l’infanzia, ordine di scuola di titolarità, la quale oltretutto sarà valutata prioritariamente rispetto a quella della primaria. La stessa cosa vale per la richiesta di assegnazione provvisoria tra I e II grado.

Lo stesso vale per chi ha il titolo di specializzazione per il sostegno: 

  • se è titolare su posto comune non può richiedere solo posti di sostegno (deve richiedere obbligatoriamente anche il posto comune); 
  • se è titolare su posto di sostegno e ha terminato il quinquennio, non può richiedere solo il posto comune (deve quindi richiedere obbligatoriamente anche il posto di sostegno).

Quindi chi è ancora nel quinquennio del vincolo su sostegno potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per posto di sostegno.

RICHIESTA PER GRADO\ORDINE DIVERSO
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo. Dunque i docenti che non hanno ancora superato l’anno di prova potranno chiedere assegnazione provvisoria solo nel medesimo grado di istruzione (es: docente titolare sulla A-12 potrà chiedere assegnazione provvisoria solo sulla A-12 o sulla A-11 ma non potrà chiedere assegnazione provvisoria sulla A-22).

COME VENGONO TRATTATE LE DOMANDE
Le domande di assegnazione provvisorie vengono trattate seguendo un preciso ordine:

  • L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
  • L’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Tale assegnazione avviene in subordine a quella del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Inoltre tale possibilità è aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all’eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).

Questo significa che il docente senza titolo di sostegno dovrà chiedere innanzitutto l’assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe di concorso di titolarità e la domanda per posto di sostegno sarà trattata in subordine a quella per la classe di concorso di titolarità e per eventuali altre classi di concorso richieste dal docente.

CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

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