Con nota n. 23439 del 17 giugno il Ministero ha comunicato l’avvio delle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2022/23.
LE DATE
Le domande potranno essere presentate:
- Per i docenti dal 20 giugno al 4 luglio 2022
- Per il Personale Ata dal 27 giugno all’11 luglio 2022
MODALITÀ
- Il personale docente e ATA presenta la domanda in modalità online attraverso Istanze online esclusivamente con credenziali digitali SPID.
- Il personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica, secondo le medesime scadenze su indicate, presenta la domanda avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
- Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.
NESSUN VINCOLO PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie, l’assegnazione provvisoria seguirà, per l’a.s. 2022/23, le regole sancite dal CCNI 2019/22 sottoscritto l’8 luglio del 2020 che non contiene alcun vincolo per i docenti.
Pertanto, per l’a.s. 2022/23, potranno richiedere assegnazione (provinciale o interprovinciale) e utilizzo tutti i docenti a tempo indeterminato, senza vincolo alcuno, compresi:
- I docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel 2020/21;
- I docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel 2021/22.
La domanda, senza vincolo alcuno, può essere presentata anche dagli ex LSU a tempo pieno e dai DSGA immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.
REQUISITI PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE
La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
- Ricongiungimento al genitore.
Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro fine luglio al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.
PREFERENZE
I docenti della scuola infanzia e primaria possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze. I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado possono chiedere una sola provincia e fino a 15 preferenze.
COMUNE DI TITOLARITÀ
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’articolo 8 del CCNL.
PRIMA PREFERENZA
Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
INDICAZIONE DEL COMUNE
Anche quando l’aspirante abbia espresso come prima preferenza un’istituzione scolastica del comune di ricongiungimento, dovrà comunque indicare dopo l’intero comune.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia solo una scuola.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
Esempio: Il docente titolare in scuola del Comune di Verona chiede il ricongiungimento al coniuge residente nel Comune di Roma. In tal caso il docente avrà tre alternative:
1) Esprimere come prima preferenza direttamente il Comune di Roma
2) Esprimere come prima preferenza il distretto sub-comunale Roma dove risiede la persona a cui si intende ricongiungersi
3) Indicare per prime una o più istituzioni scolastiche del Comune di ricongiungimento. In tal caso però, qualora si vogliano indicare preferenze (sia analitiche che sintetiche di altro Comune), sarà comunque necessario indicare prima l’intero Comune di Roma oppure il distretto sub-comunale. Diversamente, la mancata indicazione del Comune o Distretto di Roma comporterà che la domanda sarà presa in considerazione solamente in merito alle preferenze analitiche espresse per il Comune di Roma, mentre non saranno prese in considerazione quelle relative agli altri Comuni.