Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, consistente nella possibilità di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità.
Due sono le possibilità per la mobilità annuale:
- l’utilizzazione
- l’assegnazione provvisoria.
In questo articolo ci occupiamo dell’assegnazione provvisoria e dei requisiti per poter presentare la domanda sulla base del CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2025/2028.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E RICONGIUNGIMENTO
L’assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.
Il presupposto per la domanda è quindi sempre il “ricongiungimento”. Solo in un caso l’assegnazione provvisoria può essere richiesta in assenza del ricongiungimento cioè quando sussistano gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI, CONIUGE, GENITORE
Il ricongiungimento può essere richiesto a uno dei seguenti soggetti:
- Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
- Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.
Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato. Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza.
RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza.
GRAVI ESIGENZE DI SALUTE DEL RICHIEDENTE
Infine, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche in assenza di ricongiungimento con qualche persone purché sussistano gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria. In questo caso ovviamente non spetterà alcun punteggio per il ricongiungimento ma il docente sarà libero di scegliere la provincia che più desidera senza alcun obbligo di ricongiungimento a un familiare o altra persona convivente.
VINCOLO TRIENNALE
Fermo restando l’esigenza di un ricongiungimento (o di gravi motivi di salute del richiedente), per poter presentare domanda di assegnazione provvisoria, è necessario non essere soggetti a vincoli di permanenza.
Infatti, a partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024, i neoimmessi in ruolo sono soggetti al c.d. “vincolo triennale” di permanenza nella medesima scuola. A tal riguardo è necessario distinguere le varie casistiche.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
In estrema sintesi:
✅Assunti fino al 2022/2023: possono presentare sia domanda di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale (anche senza deroghe perché non hanno alcun vincolo).
✅Assunti 2023/2024 o 2024/2025 con contratto a tempo indeterminato (es: assunti da concorso o da GAE): possono presentare domanda provinciale senza deroghe. La domanda interprovinciale è possibile solo se in presenza di una “deroga” al vincolo.
✅Assunti con nomina giuridica 2024/2025 e con nomina economica (presa di servizio) 2025/2026: possono presentare domanda provinciale senza deroghe. La domanda interprovinciale è possibile solo se in presenza di una “deroga” al vincolo. Il mancato svolgimento o superamento dell’anno di formazione e prova, in questo caso, non costituisce fattore ostativo.
✅Assunti da GPS I fascia:
- se assunti a tempo determinato entro l’a.s. 2022/23 e a tempo indeterminato entro il 2023/24 (con retrodatazione giuridica al 2022/2023): possono presentare sia domanda di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale (senza deroghe perché non hanno alcun vincolo).
- se assunti a tempo determinato nel 2023/24 e a tempo determinato nel 2024/25 (con retrodatazione al 2023/2024: essendo soggetti al vincolo triennale sia la domanda provinciale che quella interprovinciale possono essere presentate solo in presenza di una delle deroghe previste (vedi il paragrafo successivo).
- se assunti a tempo determinato nel 2024/25 con contratto a tempo indeterminato dal 2025/2026 (e retrodatazione al 2024/2025): sia la domanda interprovinciale sia quella interprovinciale possono essere presentate solo in presenza di una delle deroghe. Inoltre è necessario aver superamento l’anno di formazione e prova. In questo caso, non avendo ancora un contratto a tempo indeterminato, la domanda non può essere presentate telematicamente, ma andrà presentata in forma cartacea.
✅Assunti da Concorso Straordinario BIS:
- se assunti a tempo determinato entro l’a.s. 2022/23 e a tempo indeterminato entro il 2023/24: non essendo soggetti ad alcun vincolo triennale, la domanda provinciale e interprovinciale è sempre consentita.
- se assunti a tempo determinato 2023/24 e a tempo indeterminato 2024/25: la domanda provinciale è sempre consentita mentre quella interprovinciale solo in presenza di una delle deroghe (es. 104, figli minori…).
- se assunti a tempo determinato nel 2024/25 con trasformazione del contratto a tempo indeterminato nel 2025/2026: la domanda provinciale è consentita previo superamento dell’anno di formazione e prova mentre quella interprovinciale è consentita solo in presenza di una delle deroghe (es. 104, figli minori…), oltre al superamento dell’anno di formazione e prova. In questo caso, non avendo ancora un contratto a tempo indeterminato, la domanda non può essere presentate telematicamente, ma andrà presentata in forma cartacea.
✅ Docenti assunti nel 2024/2025 da PNRR con contratto a tempo determinato: la domanda provinciale è consentita solo se si consegue l’abilitazione entro il 10 agosto 2025 mentre quella interprovinciale è consentita se in presenza di una delle deroghe previste. In questo caso, non avendo ancora un contratto a tempo indeterminato, la domanda non può essere presentate telematicamente, ma andrà presentata in forma cartacea.
Per gli assunti con contratto a tempo determinato è in ogni caso necessario aver superato l’anno di formazione e prova.
DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE
In deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:
- genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
- personale con disabilità ed invalidità civile superiore ai 2/3 oppure con minorazione ascritta alla prima, seconda, terza categoria della Legge 648/1950;
- personale con disabilità grave
- personale che assista persona disabile grave entro il secondo grado e, nelle condizioni previste entro il terzo grado di parentele).
Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). - il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
- figli di genitore ultrasessantacinquenne ossia che compia sessantacinque anni che compia gli anni tra il 01/01 e il 31/12 dell’anno in cui si presenta l’istanza. Non è necessario il requisito della convivenza.
Si precisa che il fatto di avere i requisiti per il “ricongiungimento” non costituisce di per sé una deroga che permette di superare il vincolo triennale. In altri termini, il fatto di ricongiungersi al “coniuge” non costituisce una deroga al vincolo, ma semplicemente il presupposto per poter chiedere l’assegnazione provvisoria. Per poter superare il vincolo occorre rientrare in una delle deroghe suddette.
Lo stato di disabilità/invalidità va certificato dalla commissione medica e/o rilasciato dall’ASL come specificato nell’art. 1 comma 17 del CCNI.
I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull’iscrizione anagrafica.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da
assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
Vedi il CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025\2028


