lunedì, Febbraio 10, 2025
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Assegnazione provvisoria: quando serve il requisito della convivenza


Può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Nelle assegnazioni provvisorie, diversamente dalle domande di mobilità, il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi senza alcun vincolo. Ciò vale anche per il docente coniugato che potrà anche decidere di ricongiungersi al figlio, ai genitori o perfino a un altro soggetto convivente.

IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA
Per ricongiungersi al genitore, ai figli o al coniuge non è necessaria la convivenza. Tale requisito è invece necessario nel solo caso di ricongiungimento ad una persona diversa (parenti, affini o altri soggetti) con cui, appunto, si convive. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

COSA INDICARE COME PRIMA PREFERENZA
Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

INDICAZIONE DEL COMUNE
Anche quando l’aspirante abbia espresso come prima preferenza un’istituzione scolastica del comune di ricongiungimento, dovrà comunque indicare dopo l’intero comune.

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia solo una scuola.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

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