Fino al 24 Luglio il personale docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione.
L’art. 7 comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019\2022, prorogato anche per il 2022/2023 prevede che:
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22
Pertanto,
- La richiesta di assegnazione provvisoria su altro grado\ordine di scuola potrà essere presentata solamente nel caso in cui il docente abbia già avuto la conferma in ruolo per la classe di attuale di appartenenza e fermo restando la necessità di possedere il titolo di abilitazione per il ruolo richiesto.
- La richiesta di assegnazione provvisoria su un’altra classe di concorso\tipologia di posto dello stesso grado, non richiede invece il superamento dell’anno di prova.
I REQUISITI RICHIESTI
Il comma 4 dell’art.7 del suddetto contratto prevede che:
l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019 ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità”.
Pertanto per poter richiedere l’assegnazione provvisoria su altra classe di concorso\grado è necessario essere in possesso:
- del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso richiesta;
- per le classi di concorso ITP è sufficiente il mero possesso del titolo di studio;
- il titolo di specializzazione su sostegno per quanto riguarda la richiesta di posti di sostegno.
L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
All’interno della provincia invece non è consentita l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno per i docenti privi di titolo di specializzazione.
VINCOLO QUINQUENNALE
Per i docenti titolari su posto di sostegno, rimane fermo il vincolo quinquennale su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato. In sostanza, il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno. In ogni caso, la richiesta di posti comuni è “ulteriore” per cui è comunque necessario chiedere assegnazione provvisoria per posto di sostegno.
COSA SI INTENDE PER CONFERMA IN RUOLO E DECORRENZA
Detto che per poter chiedere assegnazione provvisoria su altro grado occorre la conferma in ruolo, non vi è unanimità di vedute sulla sua decorrenza. Infatti, il docente che supera l’anno di prova viene di norma confermato in ruolo con decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Tuttavia, secondo l’opinione prevalente, ai fini della domanda di assegnazione provvisoria, è sufficiente aver ottenuto la conferma in ruolo quindi aver superato con esito positivo il colloquio finale dinnanzi al comitato di valutazione del servizio dei docenti entro la data di scadenza della domanda di assegnazione provvisoria.
Viceversa, chi non ha ancora sostenuto il colloquio finale, non potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria su altri gradi\ordini di scuola.