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Assegnazione provvisoria: può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso

L’assegnazione provvisoria consiste nella possibilità di chiedere, in presenza di determinati requisiti, una sede di servizio diversa da quella di titolarità. Si tratta quindi di uno spostamento annuale in quanto il docente, al termine del periodo di assegnazione provvisoria, ritorna nella sede di titolarità salva la possibilità di richiedere nuovamente l’assegnazione provvisoria laddove ne ricorrano nuovamente i requisiti.
La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

DOMANDA DI MOBILITÀ SODDISFATTA
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, avendone i motivi, all’interno della provincia, anche nel caso in cui sia stato ottenuto nello stesso anno scolastico il trasferimento.

SU QUALI POSTI VENGONO DISPOSTE LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Le assegnazioni provvisorie sono effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti di potenziamento, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

PREFERENZE
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia).

COMUNE DI TITOLARITÀ
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’ articolo 8 del CCNI.

CLASSI DI CONCORSO\POSTI RICHIEDIBILI
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Questo significa che il docente potrà chiedere anche altre classi di concorso\tipologie di posto ma solo in aggiunta rispetto alla richiesta della classe di concorso di titolarità.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo. Dunque i docenti che non hanno ancora superato l’anno di prova potranno chiedere assegnazione provvisoria solo nel medesimo grado di istruzione (es: docente titolare sulla A-12 potrà chiedere assegnazione provvisoria solo sulla A-12 o sulla A-11 ma non potrà chiedere assegnazione provvisoria sulla A-22).

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Tale assegnazione avviene in subordine a quella del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

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