Nelle operazioni di assegnazione provvisoria viene riconosciuta una precedenza ai lavoratori madri/padri con figli, anche adottivi o affidatari con prole:
- Che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia. Tale precedenza opera sia nelle assegnazioni provvisorie provinciali che in quelle interprovinciali. Opera inoltre anche nelle utilizzazioni.
- Con figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia. Tale precedenza opera esclusivamente nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
La precedenza spetta quindi anche se i bambini compiono i 6/12 anni di vita nel corso dell’anno in questione (31 dicembre) ed è in aggiunta rispetto al punteggio per i figli (che va calcolato in base al numero di figli).
Il diritto alla precedenza deve essere documentato attraverso apposita autodichiarazione, utilizzando, per esempio i seguenti modelli:
Per chi usufruisce della precedenza in questione, l’indicazione obbligatoria delle scuole/comune di assistenza dei figli non è prevista.
PRECEDENZA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE SENZA TITOLO SU SOSTEGNO
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta solo per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti privi del titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine:
- genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
- genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
- genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).

