DOMANDA: Può un docente che ha presentato domanda di mobilità interprovinciale presentare anche la domanda di assegnazione provvisoria?
RISPOSTA
IPOTESI 1 – DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO MOBILITÀ INTERPROVINCIALE NON SODDISFATTA
La domanda di assegnazione provvisoria può certamente essere presentata sia dai docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorrano i motivi del ricongiungimento sia dai docenti la cui domanda di mobilità non è stata soddisfatta.
IPOTESI 2 – DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO MOBILITÀ INTERPROVINCIALE IN PROVINCIA DIVERSA
Il CCNI utilizzazioni 2018\2019 prevede che, tra gli altri, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria anche coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di ricongiungimento. Quindi ad esempio, se il docente ha presentato domanda di mobilità ottenendo il trasferimento a Crotone mentre il coniuge e i figli risiedono a Palermo, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale verso la provincia di Palermo.
IPOTESI 3 – DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO MOBILITÀ INTERPROVINCIALE NELLA PROVINCIA RICHIESTA TITOLARI DI UNA PRECEDENZA DI CUI ALL’ART. 13 CCNI
Altra casistica è quella del docente che abbia presentato domanda di mobilità interprovinciale e sia stato soddisfatto nella provincia richiesta (in cui ricorrevano i motivi di ricongiungimento) ma in un comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi. In tal caso il CCNL prevede che tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale) se sono titolari di una precedenza prevista dall’art. 13 CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato anche per l’a.s. 2018\2019. In ogni caso, l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità.
IPOTESI 4 – DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO MOBILITÀ INTERPROVINCIALE NELLA PROVINCIA RICHIESTA NON TITOLARI DI UNA PRECEDENZA
Per esclusione rispetto a quanto detto sopra deriva che coloro che risultano soddisfatti nella mobilità interprovinciale per la provincia ove ricorra uno dei motivi di ricongiungimento\salute, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria all’interno della provincia medesima (e nemmeno per altre province), salvo quanto detto sopra per chi è titolare di una precedenza.
L’unica eccezione è costituita dalla circostanza che, siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento o si siano successivamente modificati, compreso quello al coniuge\convivente destinato a nuova sede di lavoro (ad esempio, il docente che abbia precedentemente presentato e ottenuto il trasferimento interprovinciale nella provincia in cui il coniuge aveva il domicilio\residenza, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria qualora il coniuge venisse trasferito a nuova sede o dovesse cambiare residenza\domicilio successivamente alla data di scadenza delle domande di mobilità). In ogni caso, l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità.
IPOTESI 5 – DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO MOBILITÀ PROVINCIALE
Vale quanto detto per l’ipotesi 3 e 4: coloro che risultano soddisfatti nella mobilità provinciale ma in un comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi di ricongiungimento possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo se sono titolari di una precedenza prevista dall’art. 13 CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato anche per l’a.s. 2018\2019.
In ogni caso, l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità.