Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha comunicato i termini utili per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria ed utilizzazione.
In particolare:
- Il personale docente, personale educativo e IRC potrà presenare domanda dal 15 giugno al 5 luglio 2023
- Il personale ATA potrà presenare domanda dal 21 giugno al 7 luglio 2023.
Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 4 agosto 2023, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.
Nella giornata di ieri è stata sottoscritta l’intesa fra il MIM e le organizzazioni sindacali rappresentative che prevede la proroga anche per l’a.s. 2023/2024 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Poiché il contratto in questione non prevede alcun vincolo, tutti i docenti assunti fino all’anno scolastico 2022/2023 potranno presentare domanda (purché ovviamente in possesso dei requisiti richiesti per uno dei due movimenti).
Potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria (cartacea in questo caso avvalendosi dei modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente) anche i docenti assunti da GPS I fascia per il ruolo (art. 59 comma 4) e da straordinario BIS (art. 59 coma 9 bis) che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Vedi qui le novità dell’intesa sottoscritta ieri.
COS’È L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’assegnazione provvisoria consiste nella possibilità di chiedere, in presenza di determinati requisiti, una sede di servizio diversa da quella di titolarità. Si tratta quindi di uno spostamento annuale in quanto il docente, al termine del periodo di assegnazione provvisoria, ritorna nella sede di titolarità salva la possibilità di richiedere nuovamente l’assegnazione provvisoria laddove ne ricorrano nuovamente i requisiti.
La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
- Ricongiungimento al genitore.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità se non nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali, ma esclusivamente per le esigenze previste dall’art. 8 del CCNI.
COS’È L’UTILIZZAZIONE
L’utilizzazione ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
Un altro caso tipico è rappresentato dal docente titolare su posto comune ma in possesso del titolo di sostegno, il quale può chiedere di essere utilizzato su posto di sostegno.
In particolare possono presentare domanda di utilizzazione:
- docenti in esubero su provincia
- docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
- docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione.
- docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo.
- docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado.
- docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola.
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi.
- docenti, anche non in esubero, che chiedono di essere utilizzati, avendone i requisiti, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, perla diffusione della cultura e della pratica musicale
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.