PRESA DI SERVIZIO PER I DOCENTI IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O UTILIZZAZIONE
Tra i docenti che devono effettuare presa di servizio, vi sono anche coloro che nell’anno scolastico precedente hanno ottenuto l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria. Tale presa di servizio è fissata di regola il giorno 1 settembre alle ore 8,00, anche se alcune scuole consentono, tramite apposita circolare interna, di prendere servizio alle ore 8,30 o anche alle 9,00.
I docenti che nell’anno scolastico precedente erano in servizio nella medesima scuola non devono effettuare la presa di servizio.
CONGEDO PARENTALE
Come tutti i benefici previsti dalle norme o dalle disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente per poterne usufruire deve aver prima perfezionato il rapporto di lavoro mediante la presa di servizio. L’unica eccezione è prevista in materia di congedo di maternità o di interdizione anticipata in caso di gravidanza a rischio.
Questo significa che il docente che nell’anno precedente abbia prestato servizio in utilizzazione o assegnazione provvisoria e pertanto nell’anno scolastico successivo dovrà effettuare la presa di servizio, potrà richiedere il congedo parentale solo dopo aver effettuato la presa di servizio, dando il preavviso di cui al paragrafo successivo.
TERMINE DI PREAVVISO
Secondo l’art. 12 comma 7 del CCNL 2007 comparto scuola, il congedo parentale deve essere richiesto con un preavviso di 15 giorni. Di conseguenza, non è necessaria solamente la presa di servizio ma sarà anche necessario attendere tale termine.
Il comma 8 dello stesso articolo, prevede che in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del termine di 15 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Senonché il D. Lgs. n. 80/2015 ha ridotto il termine di preavviso per tutti i lavoratori portandolo ad almeno 5 giorni.
In presenza di questa antinomia, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13/2016, ha in sostanza stabilito che prevale il CCNL del comparto scuola rispetto alla normativa di carattere generale per cui dovrebbe essere sempre rispettato il preavviso di almeno 15 giorni (anche se alcuni dirigenti scolastici accettano un preavviso di 5 giorni). Resta ferma, la possibilità di usufruire del congedo con un preavviso di sole 48 ore in casi di particolari e comprovate situazioni personali.