La nota 34778 del 14 Giugno 2023 disciplina per l’anno scolastico 2023/2024 le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 2023/24.
PERSONALE ASSUNTO DA GPS I FASCIA E STRAORDINARIO BIS
In base all’intesa sottoscritta il 13 giugno 2023, è stato concordato che possono presentare domanda anche:
- coloro che sono stati assunti da GPS I fascia per il ruolo (art. 59 comma 4) e che stanno svolgendo nell’anno scolastico 2022/2023 l’anno di formazione e e prova con contratto a tempo determinato;
- coloro che sono stati assunti da straordinario BIS (art. 59 coma 9 bis) e che stanno svolgendo nell’anno scolastico 2022/2023 l’anno di formazione e e prova con contratto a tempo determinato.
Attenzione: I docenti in parola non possono invece produrre domanda di utilizzazione in quanto l’intesa e il CCNI prevedono esclusivamente la partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria.
COME INVIARE LE DOMANDE
Tuttavia, poiché tale personale non risulta ancora inserito al SIDI come personale di ruolo, la domanda di assegnazione provvisoria dovrà essere presentata in modalità cartacea avvalendosi dei modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che è quello di destinazione della domanda).
Attenzione: la domanda non può invece essere inviata con posta elettronica ordinaria, a meno ché non ci siano indicazioni differenti dell’Ambito territoriale provinciale di riferimento che lo consentano.
Si può in ogni caso inviare il modello con un altro indirizzo di posta certificata (in nome e per conto del docente es. utilizzando anche la PEC del sindacato o di un familiare). In questi casi consigliamo di allegare il documento di riconoscimento del docente.
IL CASO PARTICOLARE DEGLI ASSUNTI DA GPS I FASCIA E STRAORDINARIO BIS
La nota 34778 del 14 Giugno 2023 precisa che, per gli assunti da GPS I fascia e Straordinario BIS:
La convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell’a.s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 .
Questo significa che:
- Chi quest’anno ha rinviato l’anno di formazione e prova, non può presentare domanda di assegnazione provvisoria (in quanto anche se la presentasse, non sarebbe successivamente convalidata dagli uffici).
- Chi quest’anno sta svolgendo l’anno di formazione e prova e non lo ha ancora concluso (perché il colloquio con il comitato di valutazione non è stato ancora svolto e/o perché, nel caso degli assunti da GPS I fascia, la prova disciplinare si svolgerà nel mese di luglio) potrà presentare domanda che sarà convalalidata dagli uffici scolastici in seguito al superamento dell’anno di prova.
Nel modello di domanda è presente anche la casella che riguarda la dichiarazione di aver superato il percorso annuale di formazione e prova.
- Se all’atto dell’invio della domanda il docente ha già sostenuto il colloquio (per lo straordinario BIS)/prova disciplinare (per le GPS I fascia) con esito positivo, dovrà segnare “SI”.
- Se, invece, non ha ancora sostenuto il colloquio (per lo straordinario BIS)/prova disciplinare (per le GPS I fascia), potrà comunque inviare l’istanza. In questi casi sarà poi l’Ufficio Scolastico destinatario della domanda che dovrà verificare l’avvenuto superamento dell’anno di formazione prova, che potrà quindi avvenire anche dopo il 5 luglio.
Non è previsto, a meno di diverse indicazioni degli Uffici Scolastici di riferimento, l’invio di una ulteriore autocertificazione in cui si dichiari l’avvenuto superamento dell’anno di formazione e prova (ovviamente se il docente lo ritiene opportuno può anche farlo. Ma non è obbligatorio).
TRATTAMENTO IN CODA
L’intesa prevede che le domande dei docenti assunti da GPS I fascia e straordinario BIS vengano trattate nell’ultima fase (la n. 42 del CCNI, vedi Allegato 1, Operazioni di assegnazione provvisoria docenti DDG 85/2018).
Per cui, tali docenti saranno trattati in coda rispetto ai docenti già con contratto a tempo indeterminato anche nel caso in cui esercitino un diritto di precedenza di cui all’art. 8 del CCNI. La precedenza infatti opera solo all’interno della stessa fase per cui verranno valutate solo rispetto a tutti gli altri docenti a tempo determinato che hanno presentato domanda.


