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Anno di prova: si può rinviare e svolgere in assegnazione provvisoria in sede diversa? [FAQ e chiarimenti]

Un docente neoassunto nell’anno scolastico 2024/2025 che rimanderà l’anno di prova per aspettativa il prossimo anno potrà svolgerlo durante l’anno scolastico 2025/2026 presso un’altra sede in assegnazione provvisoria?

Si tratta di una domanda complessa che ne contiene diverse, a cui proveremo di dare risposta in questo articolo. Ci siamo già occupati della questione anche in questo altro articolo. 

Proviamo a rispondere riarticolando la domanda principale.

1) Si può chiedere l’assegnazione provvisoria per il primo anno di immissione in ruolo (in questo caso il 2024/2025).

La risposta in questo caso è ovviamente negativa. Innanzitutto per una ragione meramente tecnica. Le domande per le assegnazioni provvisorie vengono presentate nei mesi di giugno\luglio (quest’anno scadono il 24 luglio) e gli uffici scolastici provvedono alla assegnazioni sui posti disponibili nei mesi di luglio\agosto. Conseguentemente non sarebbe possibile effettuare le assegnazioni provvisorie già per primo anno, in quanto le immissioni in ruolo devono ancora essere effettuate. 

In secondo luogo il CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie prevede all’art. 7 comma 2 che “non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico“. In sostanza le assegnazioni provvisorie sono consentite solo a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di nomina in ruolo. 

2) Si potrà invece presentare domanda di assegnazione provvisoria per il 2025/2026?

I neoimmessi in ruolo a partire dall’a.s. 2023/2024 sono soggetti al “vincolo triennale” di permanenza nella medesima istituzione scolastica (art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017). É però sempre consentita la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria PROVINCIALE.

Tuttavia, il nuovo CCNL 2019/2021 ha previsto delle deroghe al vincolo per chi rientra nelle situazioni indicate (fino a 12 anni, benefici della Legge 104/1992, figli o coniugi di persone con invalidità civile, ect). In questi casi, nonostante il vincolo, sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale.

Un discorso a parte deve essere fatto per i neoimmessi da GPS I fascia, i quali per il primo anno sottoscrivono un contratto a tempo determinato. Il Decreto PA ha previsto un vincolo triennale più stringente rispetto a quello ordinario che coinvolge, non solo la possibilità di presentare domanda di trasferimento/passaggio di cattedra e ruolo, ma anche di assegnazione provvisoria (provinciale e interprovinciale) e di ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato. Quest’anno è stato consentito loro di presentare domanda sia provinciale che interprovinciale solo in presenza di una delle deroghe al vincolo. Per l’anno prossimo bisognerà capire se tali regole, frutto dell’intesa fra sindacati e ministero, verranno confermate.

3) Sarò immessa in ruolo 2024/2025 (da concorso ordinario) ma quest’anno sarò in aspettativa\congedo parentale. Potrò presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Certamente. L’unico limite è che, non avendo superato l’anno di prova, l’assegnazione provvisoria si può chiedere solo sullo stesso grado. Ovviamente resta fermo che per poter presentare assegnazione provvisoria interprovinciale, è necessario rientrare in una delle deroghe previste dalla normativa (vedi FAQ precedente). 

4) Sarò immessa in ruolo 2024/2025 (da GPS I fascia) ma quest’anno sarò in aspettativa\congedo parentale. Potrò presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Questo caso è diverso dal precedente. Infatti, l’intesa sottoscritta quest’anno (che però vale solo per l’a.a. 2024/2025) prevede che gli assunti da GPS I fascia possano presentare domanda di assegnazione provvisoria solo se sono soddisfatte due condizioni:

  • L’esistenza di una delle deroghe al vincolo triennale
  • L’aver superato l’anno di prova

É evidente che il personale in aspettativa, congedo di maternità, congedo parentale, in caso di mancato superamento dell’anno di prova, non potrebbe presentare domanda.

Precisiamo che queste sono le regole previste dall’intesa sottoscritta quest’anno per l’a.a. 2024/2025, ma non è detto vengano confermate anche per l’anno prossimo. Bisogna considerare in generale che le operazioni di assegnazione provvisoria\utilizzazione riguardano il solo personale a tempo indeterminato, ma negli ultimi anni sono state previste delle “deroghe” per le nomine c.d. finalizzate al ruolo.

5) Se chiedo e ottengo assegnazione provvisoria per il 2025/2026, potrò svolgere anno di prova in un’altra scuola?

Certamente sì. L’anno di prova può essere svolto anche in scuola diversa rispetto a quella di titolarità, fermo restando quanto detto in precedenza in merito “al vincolo triennale” e alla possibilità o meno di presentare domanda di assegnazione provvisoria. Il fatto di essere in assegnazione provvisoria non preclude la possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova. Ovviamente come spiegato nella FAQ n. 1, il primo anno dopo l’immissione in ruolo non potrà essere in ogni caso svolto in assegnazione provvisoria. 

Ricordiamo poi sempre che il fatto di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria non significa automaticamente che tale domanda venga soddisfatta in quanto questo dipenderà dalla sussistenza di posti nella\e provincia\e per la classe\i di concorso in questione.

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