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domenica, Novembre 3, 2024
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Accantonamento dei posti a favore dei docenti precari dei licei musicali

L’art. 6 bis comma 5 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2018\2019 prevede, come gli anni precedenti, una particolare disposizione volta a salvaguardare la continuità didattica nei licei musicali.

Infatti, tale norma prevede l’accantonamento di un numero di ore sufficiente a garantire la conferma della continuità didattica nelle medesima scuola dei docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie d’istituto. Il diritto all’accantonamento opera esclusivamente per il liceo musicale in cui si è prestato servizio mentre non vale per gli altri licei musicali. 

Le operazioni di utilizzazione dei docenti di ruolo, avverranno solo per la parte che residua una volta accantonate tali ore destinate a garantire la continuità didattica.

ISTANZE DI ACCANTONAMENTO
Il diritto all’accantonamento dei posti spetta ai docenti che nell’anno precedente siano stati in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti specifici dei licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’anno scolastico precedente.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B presso lo stesso Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente.

Occorre quindi fare riferimento alle indicazioni e agli avvisi forniti dai vari Uffici Scolastici Regionali in merito ai tempi di presentazione di tale istanza (normalmente prevista nel mese di agosto).

SUPPLENZE
Qualora residuino dei posti o quote orarie in seguito alle operazioni di utilizzazione e agli accantonamenti effettuati si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374/2017 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016. Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo Musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane. Quest’ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo Musicale e/o coreutico.


CCNI Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
Circolare supplenze 2017\2018
Circolare 6 agosto 2013

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