Il comma 6 dell’art. 2 del Decreto Legge 18/2020 conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione era stata inizialmente disposta dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020 (poi abrogati dal D.L. 19/2020) per i comuni e le aree interessate dal contenimento del virus COVID-19. I successivi provvedimenti attuativi ne hanno esteso l’applicazione all’intero territorio nazionale, per periodi temporali limitati, legati alla vigenza delle misure di contenimento.
Con la disposizione in commento, si stabilisce dunque in via generale, senza alcun limite temporale, la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione per l’intero anno scolastico 2019/2020 (che termina il 31 agosto 2020), anche oltre la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, pari a sei mesi (quindi fino al 31 luglio 2020).


