IL PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime. L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.
FORME DI PART-TIME
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997, o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
DURATA DEL PART-TIME
Il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di revoca da parte dell’ interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno. Questo significa che il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto.
Le eventuali domande di personale che intende rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part time (art. 11 dell’O.M. n. 446/97), possono essere accolte sulla base di motivate esigenze che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di rientro al tempo pieno, di modifica dell’orario devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 marzo presso le segreterie scolastiche della scuola di servizio.
VARIAZIONE DELL’ORARIO DI PART-TIME
Il personale già collocato in regime di part time che intende modificare il proprio orario di servizio per motivi personali, deve presentare apposita richiesta al Dirigente Scolastico entro i termini previsti. In analogia a quanto previsto per i rientri a tempo pieno, la competenza dell’ adozione del provvedimento è delle Istituzioni Scolastiche.
Qualora, per il personale della scuola secondaria di I e II grado, si rendesse necessaria la modifica dell’ orario di servizio del personale docente (in posizione di part-time), per garantire l’unicità d’insegnamento nelle classi, il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente e comunicato allo scrivente Ufficio prima della determinazione della disponibilità in organico di fatto su cui le predette variazioni incidono.
PART TIME NEO IMMESSI IN RUOLO:
Per il docente neoimmesso in ruolo la richiesta di part time all’atto dell’assunzione e della stipula del contratto a tempo indeterminato. Il Dirigente Scolastico avrà cura di effettuare un controllo puntuale in riferimento alla concedibilità sulla base del contingente della relativa classe di concorso o profilo professionale e di trasmettere tempestivamente la domanda a questo Ufficio.
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
L’accoglimento delle domande e la modifica di un contratto in essere sono di competenza del Dirigente Scolastico. Sia per le nuove domande che per le domande di modifica di un contratto in essere, l’orario di lavoro di norma non potrà essere inferiore al 50% e, per il personale docente, dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della propria classe di concorso (scindibilità dell’orario di cattedra).
Si richiama, inoltre quanto previsto dall’art. 73 del D. L. 112/08 convertito in legge n. 133 del 2008, in base al quale a fronte di un’istanza del lavoratore, l’Amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico in quanto la trasformazione “può” essere concessa. Secondo la Circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30/06/2011 in presenza del posto nel contingente (25% dei posti per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è titolare di un interesse tutelato, fermo restando però la valutazione dell’Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Qualora derivi un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro: in tal caso le motivazioni devono essere chiaramente dichiarate all’interessato, per permettergli, eventualmente, di ripresentare nuova istanza con diverse modalità.
Vedi Nota Ambito Territoriale di Venezia
Vedi Nota Ambito Territoriale di Catania