Con la nota n. 1057 del 6 Febbraio 2015, il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzazione dei modelli viventi nei Licei artistici – indirizzo Arti figurative.
L’utilizzazione del modello vivente era prevista, nei Licei artistici quadriennali di vecchio ordinamento, nell’ambito della materia “Figura disegnata” e “Figura modellata” e anche in alcuni percorsi sperimentali quinquennali. In tale quadro ordinamentale, il reclutamento e l’assunzione dei modelli viventi sono stati regolamentati dall’art. 6 comma 11 della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e dall’ordinanza ministeriale 17 gennaio 2020 n. 14.
Com’è noto, l’assetto ordinamentale dei Licei è stato rivisto con il DPR 15 maggio 2010, n. 89, cui è hanno fatto seguito le Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali, emanata con DI 7 ottobre 2010, n. 211.
Nel Liceo artistico con indirizzo arti figurative di nuovo ordinamento compaiono, come insegnamenti caratterizzanti del secondo biennio e dell’ultimo anno, le “Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree” e il “Laboratorio della figurazione”, che è legato alle Discipline da un rapporto di stretta sinergia. Tale rapporto tra discipline progettuali e laboratorio è così definito nelle Indicazioni Nazionali: “Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro”.
Quanto alla pratica del disegno del vero, le Indicazioni Nazionali chiariscono, in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento del secondo bienne delle Discipline pittoriche, che “É necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere pittoriche antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viventi“; e analogamente per le Discipline plastiche e scultoree: “É necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere plastico-scultoree antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viventi“.
Pertanto, è nell’ambito di tali insegnamenti caratterizzanti dell’Indiritto “Arti figurative” che può essere utilmente previsto l’impiego dei modelli viventi quale strumento per approfondire la conoscenza dell’anatomia e per affinare l’esercizio del disegno del vero.
Per quanto concerne le modalità di reclutamento dei modelli viventi, si applicano le disposizioni della legge e dell’ordinanza sopra citata, in quanto compatibili con il nuovo quadro ordinamentale determinato non solo dal DPR 89/2010 ma dall’intero assetto normativo riguardante l’autonomia scolastica.
Pertanto, come previsto dall’art. 1 comma 1 dell’O.M. 14/2020, “Ogni anno […] il Consiglio di Istituto dei Licei Artistici, su proposta di una commissione costituita […] dal Dirigente scolastico e dai professori delle materie artistiche interessate, delibera[no] il monte ore settimanali di attività di posa per le complessive esigenze didattiche istituzionali“.
Dal momento che i criteri numerici di calcolo previsti dal comma 4 dello stesso articolo sono riferiti esclusivamente al vecchio ordinamento, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa le istituzioni scolastiche determineranno il numero di ore di attività di posa necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità individuate nel Piano dell’Offerta formativa di istituto in relazione alle discipline caratterizzati l’indirizzo “Arti Figurative”. In coerenza con i criteri del citato comma 4, il monte orario non potrà essere superiore alla metà delle ore curriculari annuali previste per la disciplina di riferimento.
Le istituzioni scolastiche comunicheranno all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento il suddetto monte orario e la correlata specifica finanziaria sul fabbisogno per i modelli viventi. A loro volta gli Uffici Regionali comunicheranno tali informazioni, ai fini del pagamento, alla competente direzione generale per le risorse Umane e finanziarie.
Le Istituzioni Scolastiche, inoltre, dovranno con l’apposita funzione presente in SIDI “Assunzioni (gestione corrente)”, inserire i dati relativi al servizio prestato dal modello vivente: dati anagrafici, codice fiscale, periodo temporale del contratto di prestazione d’opera, ore settimanali prestate e codice del servizio (N13-Servizio Modelli Viventi). Tali dati saranno elaborati periodicamente dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie per la relativa previsione sul fabbisogno.
Si coglie l’occasione per precisare che, stante il carattere progettuale della seconda prova degli Esami di Stato per i Licei artistici (di cui alla Circolare 29 gennaio 2015 n. 1), la presenza del modello vivente durante lo svolgimento di tale prova dal corrente anno scolastico non è più prevista.