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TFA vs PAS: caratteristiche e differenze

È di queste ore l’annuncio del ministro Marco Bussetti di voler attivare percorsi abilitanti speciali con selezione in uscita, come avvenuto nel 2013 e senza selezione in ingresso. Ma cosa sono i PAS? e cosa li differenzia dal TFA? Vediamo quali sono le differenze principali e gli elementi in comune.

Premettiamo che sarà necessario attendere le prossime settimane per conoscere le caratteristiche di questo “nuovo PAS”.

PAS (PERCORSI ABILITANTI SPECIALI)
I pas sono percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Sono stati istituiti con il DM 81/2013, che ha modificato parzialmente il DM 249/2010, istitutivo dei TFA. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso devono optare per una sola di esse.

Non hanno quindi selezione in ingresso e non prevedono un numero chiuso ma sono aperti a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti. 

I PAS sono corsi universitari di durata annuale, gestiti dalle Università con gruppi di attività per un carico complessivo corrispondente a 41 CFU o CFA, considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio in virtù dei particolari requisiti di servizio richiesti per l’accesso.

TFA (TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO)
Il Tirocinio Formativo Attivo è un percorso abilitante a “numero chiuso” con test di accesso articolato in 3 prove: una prova preselettiva, una prova scritta e una orale e con posti calcolati sul fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione.

Possono partecipare alle selezioni coloro che siano in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizione ai test di accesso. 

Il Tirocinio Formativo Attivo è corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente ed è strutturato in tre gruppi di attività per un totale complessivo di 1500 ore e 60 CFU, comprensivi di un tirocinio a scuola (19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili).

Alle università e agli istituti di istruzione superiore accreditati dal Miur, è assegnato un determinato numero di posti per ciascuna classe di concorso attivata.

Sono state bandite due sessioni di Tirocinio Formativo Attivo: 2012 e 2014. Il TFA è stato di fatto soppiantato dalla nuova procedura di reclutamento prevista dal D.lgs 59/2017 (così come modificato dalla legge finanziaria 2019) che prevede il conseguimento dell’abilitazione all’atto del superamento di tutte le prove concorsuali.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE NELLE GRADUATORIE
Né l’abilitazione conseguita tramite il TFA né quella conseguita tramite il PAS consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento (e nella corrispondente graduatoria d’istituto di I fascia). Entrambi i titoli permettono invece l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto.

Ai fini dell’iscrizione in II fascia, alle abilitazioni conseguite mediante i percorsi abilitanti speciali sono attribuiti 6 punti base più un massimo di ulteriori 12 punti in base al voto di abilitazione. Inoltre, è valutabile l’eventuale servizio prestato in contemporanea allo svolgimento del percorso di abilitazione.

Alle abilitazioni conseguite mediante il Tirocinio formativo attivo, è attribuito un punteggio base di 42 punti, in considerazione della selettività della procedura di accesso, più ulteriori 12 punti in base al voto di abilitazione. Non è valutabile però l’eventuale servizio svolto durante l’anno di tirocinio formativo attivo.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE NEI CONCORSI
Alle procedure abilitative conseguite mediante percorsi selettivi in ingresso, è in genere attribuito in sede concorsuale un punteggio addizionale rispetto alle abilitazioni non selettive. La misura di questo “bonus” viene definita di volta in volta dal relativo bando di concorso.

In occasione del concorso 2016, alle abilitazioni conseguite mediante procedura selettiva in ingresso (TFA, SSIS, concorsi) è stato riconosciuto un punteggio addizionale di 14 punti così come in occasione del concorso 2018 riservato ai docenti abilitati è stato riconosciuto un “bonus” di 19 punti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE NELLA MOBILITÀ
L’abilitazione in qualsiasi modo conseguita è spendibile per le operazioni di mobilità. I docenti di ruolo potranno infatti richiedere il passaggio a un’altra classe di concorso\grado in cui siano abilitati. Sotto questo profilo non esistono differenze fra le varie tipologie di abilitazione. 

FAQ Percorsi abilitanti speciali (PAS) 2013\2014

 

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