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Secondaria di I grado: valutazione in decimi; necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato

Per quanto riguarda la valutazione nella scuola secondaria di primo grado il riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 62/2017. 

La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi, anche con riferimento all’insegnamento dell’educazione civica. Anche il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe ed  è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell’articolo 2, comma 5, del D. Lgs 62/2017.

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, con delibera del Collegio Docenti e per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

DOCENTI CHE SVOLGONO INSEGNAMENTI PER GRUPPI DI ALUNNI\E

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae. 

Relativamente alla valutazione delle attività alternative alla religione cattolica, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

DOCENTI DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

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