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Riduzione del cuneo fiscale: non è necessaria alcuna richiesta esplicita del lavoratore [Circolare Agenzia delle Entrate]

È stata emanata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020 avente ad oggetto la Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (c.d. riduzione del cuneo fiscale).

Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 31, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 2020 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef (c.d. bonus 80 euro) e l’introduzione di due nuove misure fiscali, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

  • La prima misura (di seguito chiamata anche “trattamento integrativo”), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021.
    Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
  • La seconda misura (di seguito anche “ulteriore detrazione fiscale”) riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale mentre l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute dai sostituti d’imposta (nel caso del personale della scuola, il Ministero dell’Istruzione) senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. A tal fine, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.

Inoltre, il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.

Di seguito una tabella esemplificativa degli incrementi netti mensili in funzione dei diversi livelli di reddito.
Cuneo Fiscale

CONTRIBUENTI CHE NON HANNO DIRITTO AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ALL’ULTERIORE DETRAZIONE
I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento dei benefici in argomento, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione eventualmente erogati dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

Per espressa previsione normativa i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.

VEDI LA CIRCOLARE

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