Con un avviso pubblicato sul portale NoiPA, il Ministero dell’Economia e delle Finanza (MEF) ha comunicato che sono in corso di applicazione le misure di sostegno economico previste dal Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21 (c.d. riduzione del Cuneo Fiscale).
In particolare è riconosciuta:
- per i redditi fino a 28.000 euro annui, una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021. Tale trattamento sarà applicato già dalla mensilità di Luglio 2020.
- per i redditi compresi tra 28.000 euro annui e 40.000 euro annui e fino al 31 dicembre 2020, un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente. Tale detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto.
- Contestualmente vengono abrogate le norme che disciplinano il c.d. “Bonus 80 euro“.
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER I REDDITI INFERIORI A 28.000 €
Per tutti coloro che percepiscono un reddito fino a 28.000 annui lordi, viene riconosciuta una somma (trattamento integrativo) pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 euro nel 2021. Si tratta quindi di € 100 al mese. Tale somma non concorre alla formazione del reddito (e quindi non è soggetta a tassazione). Contestualmente vengono abrogate le norme sul c.d. “bonus 80 euro”.
In virtù del riconoscimento di tale trattamento sostitutivo per l’anno 2020 si avranno quindi 3 distinte situazioni:
- Coloro che presentano un reddito annuo compreso tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui riceveranno un trattamento sostitutivo di 600 euro (100 euro al mese) in sostituzione del c.d. bonus 80 euro (80 x 6= 480 euro). L’incremento netto sarà in questo caso quindi di 20 euro al mese.
- Coloro che presentano un reddito annuo compreso tra 24.600 euro lordi e 26.600 euro lordi annui avranno sempre diritto al trattamento sostitutivo di 600 euro (100 euro al mese) in sostituzione del c.d. “bonus 80 euro” che in questo caso però era inferiore al caso di cui sopra. L’incremento stipendiale sarà quindi più alto e potrà anche sfiorare le 100 euro al mese (per redditi prossimi ai 26.600 euro annui).
- Coloro che presentano un reddito annuo superiore a 26.600 ma comunque inferiore a 28.000 avranno sempre diritto al trattamento sostitutivo di 600 euro (100 euro al mese). Poiché queste persone non avevano diritto al c.d. “bonus 80 euro”, l’incremento netto in questo caso sarà di 100 euro al mese.
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER I REDDITI SUPERIORI A 28.000 € MA INFERIORI A 40.000 €
Per tutti coloro che percepiscono redditi superiori ai 28.000 euro è riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente, a beneficio di titolari di redditi complessivi fino a 40.000 euro annui.
- Per importi compresi da 28.000 a 35.000 euro viene riconosciuta una detrazione fiscale di 480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente al seguente calcolo 120*(35.000 – reddito complessivo)/7.000
- Per importi compresi fra 35.001 e 40.000 euro viene riconosciuta una detrazione fiscale pari al seguente calcolo 480 euro* (40.000 – reddito complessivo)/5.000
Di seguito una tabella esemplificativa degli incrementi netti mensili in funzione dei diversi livelli di reddito.