Riceviamo e pubblichiamo la lettera
indirizzata alla Presidenza del Consiglio nonché al MIUR dall’Avv. Rosario Stingone al fine di ottenere opportuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art 121 DL 18 /2020.
Il sottoscritto Avv. Rosario Stingone, con studio in Rotondi (AV) alla via I Maggio 3 invia la presente in rappresentanza di circa 300 docenti precari tutti interessati dal citato art 121 al fine di ottenere giusti chiarimenti in merito all’ambito di applicabilità dello stesso e al fine di fornire alle segreterie degli istituti scolastici interessati le giuste direttive per dare attuazione alla norma de quo.
Come si diceva, circa 300 precari, ma che si fanno portatori, in questo momento, dell’interesse di un numero ben più elevato di docenti.
In relazione alle note vicende legate alla sospensione dell’attività didattica, con DL n. 18 del 17 marzo 2020, all’art. 121, sono state date disposte misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti brevi e saltuari stabilendo che il Ministero mette a disposizione delle Istituzioni scolastiche le risorse finanziarie necessarie per i contratti d supplenza breve, aggiungendo che, pertanto, le istituzioni scolastiche stipuleranno contratti a tempo determinato con docenti provvisti di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Più precisamente, la norma dispone che si vuole garantire la detta continuità occupazionale “… nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19…”
La norma sembra chiara nel suo tenore: la stessa vuole essere principalmente una misura a favore dei lavoratori; dei docenti precari che, altrimenti, vista la sospensione dell’attività didattica, non avrebbero la possibilità di stipulare altri contratti presso altre istituzioni scolastiche.
Una norma che prevede un preciso obbligo della scuola a rinnovare detti contratti e che, conseguentemente, fa sorgere un preciso diritto soggettivo in capo ai detti docenti.
Tale lettura è stata confermata dalla successiva nota ministeriale n. 392 del 18 marzo che chiarisce come il detto DL preveda la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
Quindi, si ripete, norma che guarda ai docenti non tanto, e non solo, come quella risorsa che sempre sono stati per garantire la continuità didattica, ma, in questo momento, soprattutto, come lavoratori la cui continuità lavorativa deve essere garantita dallo Stato in questo momento di emergenza anche economica.
Lo stesso Ministro, in occasione dell’intervento in Senato del 26 marzo u.s., nel commentare l’intervento di cui all’art 121 del noto DL, ha precisato “…come ribadito più volte lavoriamo affinché nessuno, e dico nessuno, perda il lavoro a causa del COVID-19…” confermando la giusta lettura delle della detta norma.
Appare chiaro quindi, come la ratio del detto art. 121 sia quella di garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo ai docenti precari.
Recentemente, con successiva nota apparentemente Ministeriale, sembrerebbe essersi data una lettura restrittiva al detto art 121 prevendendone l’efficacia solo con riferimento ai docenti i cui contratti siano scaduti in data posteriore al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL n. 18.
Tale lettura, tuttavia, appare profondamente ingiusta e giuridicamente illegittima.
Ciò in primis perché contrasta chiaramente con la lettera della norma che, da un punto di vista temporale fa riferimento ai “…periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19…”. Pertanto, è assolutamente lapalissiano come, seppure la data di entrata in vigore del DL sia ovviamente quella della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esso sia, tuttavia retroattivo alla data delle sospensioni o chiusura delle attività didattiche nelle varie aree del territorio nazionale.
Inoltre, una diversa lettura risulterebbe chiaramente incostituzionale per violazione dell’art 3 della Costituzione in quanto con riferimento a vicende assolutamente identiche, ossia di docenti precari il cui contratto è scaduto nei confini temporali dell’emergenza Coronavirus, o più precisamente nei confini temporali della sospensione o chiusura dell’attività didattica, docenti tutti con la medesima esigenza di non veder perdere il proprio posto di lavoro, si creerebbero due diverse situazioni una tutelata e l’altra priva di tutela in relazione alla sola circostanza della data di pubblicazione del DL.
Ovviamente in questo quadro di assoluta confusione, anche per il periodo storico che stiamo vivendo, molti Istituti Scolastici, anche nel legittimo timore di possibili responsabilità future, stanno prediligendo letture più restrittive della norma con la conseguenza che, nei fatti, si sta impedendo la realizzazione di quell’unico vero obiettivo che con le dette norme si voleva raggiungere e cioè che nessuno, e dico nessuno, perda il proprio posto di lavoro.
La seconda parte dello stesso art. 121 prevede l’assegnazione delle opportune risorse finanziarie al fine di poter far fronte a tali rinnovi contrattuali in base all’andamento storico della spesa; tale previsione è stata meglio specificata dalla nota ministeriale n. 392 del 18 marzo che prevede che tali risorse saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Anche tale aspetto necessita di adeguati chiarimenti al fine di evitare possibili confusioni o abusi da parte degli Istituti scolastici.
Pertanto, anche al fine di evitare futuri e certi contenziosi, ma, soprattutto, al fine di tutelare quegli interessi dei lavoratori che sembra siano a cuore del Governo in questo difficile momento, si invita a voler fornire, tempestivamente, i dovuti chiarimenti a tutti i soggetti interessati, e in primis alle scuole, in merito alla corretta applicazione dell’art 121 del DL 18 del 17 marzo 2020.
Distinti Saluti, 28.03.2020
Avv. Rosario Stingone


