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Requisiti generali di accesso al pubblico impiego: necessario godere dei diritti politici e civili.

Gli aspiranti che intendono accedere al pubblico impiego, oltre a possedere i requisiti specifici richiesti, devono anche avere alcuni requisiti di carattere generale, di seguito illustrati.

CITTADINANZA ITALIANA O SITUAZIONI EQUIPARATE
Innanzitutto, per l’acceso al pubblico impiego è necessaria la cittadinanza italiana. Ai cittadini italiani sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Con questa espressione si indicano tutti coloro che, pur essendo di nazionalità italiananon godono dello status di cittadini (in pratica gli emigrati che per motivi di lavoro hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana, acquisendone un’altra straniera e, coloro che sono stati cittadini italiani e che risiedevano nei territori ceduti alla ex Jugoslavia con il Trattato di pace (Fiume, Istria e Dalmazia) e i loro discendenti in linea retta.

Possono accedere al pubblico impiego anche i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 38, commi 1 e 3-bis, del D.lgs 2001 n. 165, coloro che hanno la titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo e, infine, i familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30.

Per i cittadini non italiani è necessario avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274. Quest’ultima fissa per i docenti, livelli differenziati di competenze in relazione alle discipline d’insegnamento. Ai fini dell’esercizio della professione di docente, l’interessato dovrà conseguire una certificazione corrispondente al livello avanzato C2 e C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, a seconda che l’insegnamento riguardi materie umanistiche o tecnico-scientifiche, come meglio indicato nell’allegato “A” alla circolare. Ai fini dell’esercizio della professione di docente di scuola primaria e dell’infanzia, la certificazione da conseguire è rispettivamente al livello avanzato C2 e C1.

CITTADINANZA ITALIANA O SITUAZIONI EQUIPARATE
E’ necessario avere un’età
non inferiore ad 18 anni e non superiore ad 66 anni  e 7 mesi al 1° settembre 2017 (età prevista attualmente per il collocamento a riposo d’ufficio).

POSIZIONE REGOLARE NEI CONFRONTI DELL’OBBLIGO DI LEVA
Un altro requisito da rispettare è la posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato. 

GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI
E’ necessario il godimento dei diritti politici e civili. A tal proposito si segnala che l’art. 1 della legge 16 del 1992, indicante i requisiti generali per l’elezione e nomina presso regioni ed enti locali, è stato abrogato dall’art. 274 del D.lgs 267/2000 e che pertanto la norma di legge cui le scuole devono fare riferimento nella valutazione della sussistenza dei requisiti generali di ammissione alla graduatoria di terza fascia è l’art. 58 del T.U. 267/2000, contenente l’elenco delle cause ostative alla candidatura.

Tra questi coloro che hanno subito condanne definitive per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti 0 psicotrope e reati connessi, peculato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione, ecc.

Si segnala che l’art. 58 al comma 2 effettua un’equiparazione della sentenza di condanna con la sentenza di patteggiamento.

Al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni presentate dai candidati, le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di richiedere, con l’intermediazione dell’ufficio locale del casellario giudiziale, il certificato generale del casellario giudiziale (ai sensi dell’art. 39 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale n 313/2002) contenente la generalità delle iscrizioni penali e civili esistenti a nome della persona i cui requisiti si vogliono sottoporre a verifica.

Nota USR Veneto 28 ottobre 2008
Nota 5274/2013

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