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Recupero degli apprendimenti a decorrere dal 1° settembre: attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di garantire l’ordi­nata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, dispone che, con una o più or­dinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad ade­guare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le suddette ordinanze definiscono la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020.
Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenta ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. Nel definire le attività di recupero, nel preminente interesse degli alunni, si do­vrà far riferimento ai traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazio­nali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle in­dicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
Poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata ai sensi del vigente CCNL di comparto. Non ci saranno dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A ben vedere, come segnalato nella nota di lettura n. 137 predisposta dal Servizio del bilancio, va segnalato che la circostanza sembra prefigurare un impegno inequivocabilmente aggiuntivo per gli insegnanti nel corso del prossimo anno scolastico, rispetto a quanto già previsto ai sensi della legislazione vigente in relazione alle normali attività curricolari e didattiche degli ambiti di insegnamento.
Tuttavia, stando alla Ragioneria del Tesoro, la relativa attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata.

Nella nota di lettura n. 137si legge che:

 

Sul punto si rileva che l’orario di servizio ordinario settimanale del personale docente della scuola è ad oggi articolato, a seconda dei cicli d’istruzione, su 25 o 18 ore settimanali e che ogni ulteriore impegno didattico richiesto al personale per il conseguimento di obiettivi formativi aggiuntivi, dovrebbe opportunamente essere coperto per corrispondere le indennità per prestazioni aggiuntive come prevede il contratto collettivo a valere di dalle risorse aggiuntive quelle già previste dalla legislazione vigente ai sensi della legislazione vigente sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per la quota destinata al riconoscimento di componenti retributive accessorie del personale docente.
Va inoltre considerato un possibile impegno aggiuntivo per il personale ATA per le attività di recupero, per la necessità di provvedere a disporre la disponibilità di strutture e laboratori delle scuole oltre l’orario usuale già previsto ai sensi della legislazione vigente, circostanza che imporrebbe anche l’adeguamento delle risorse stanziate per il personale ATA”.

 
CONVERSIONE IN LEGGE

Ricordiamo che il Decreto Legge (che è già pienamente in vigore) dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni pena la sua decadenza. Proprio ieri è stata avviata alle ore 12:00 in commissione Istruzione del Senato l’esame del ddl n. 1774. In tale sede si potranno apportare eventuali modifiche al testo del Decreto Legge.

Fonte: Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1774: “Conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”». NL137, aprile 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

Vedi il Decreto Legge 22/2020

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