mercoledì, Marzo 26, 2025
HomeArticoliRecupero degli apprendimenti a decorrere dal 1° settembre: attività lavorativa rientrerà tra...

Recupero degli apprendimenti a decorrere dal 1° settembre: attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di garantire l’ordi­nata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, dispone che, con una o più or­dinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad ade­guare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le suddette ordinanze definiscono la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020.
Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenta ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. Nel definire le attività di recupero, nel preminente interesse degli alunni, si do­vrà far riferimento ai traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazio­nali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle in­dicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
Poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata ai sensi del vigente CCNL di comparto. Non ci saranno dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A ben vedere, come segnalato nella nota di lettura n. 137 predisposta dal Servizio del bilancio, va segnalato che la circostanza sembra prefigurare un impegno inequivocabilmente aggiuntivo per gli insegnanti nel corso del prossimo anno scolastico, rispetto a quanto già previsto ai sensi della legislazione vigente in relazione alle normali attività curricolari e didattiche degli ambiti di insegnamento.
Tuttavia, stando alla Ragioneria del Tesoro, la relativa attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata.

Nella nota di lettura n. 137si legge che:

 

Sul punto si rileva che l’orario di servizio ordinario settimanale del personale docente della scuola è ad oggi articolato, a seconda dei cicli d’istruzione, su 25 o 18 ore settimanali e che ogni ulteriore impegno didattico richiesto al personale per il conseguimento di obiettivi formativi aggiuntivi, dovrebbe opportunamente essere coperto per corrispondere le indennità per prestazioni aggiuntive come prevede il contratto collettivo a valere di dalle risorse aggiuntive quelle già previste dalla legislazione vigente ai sensi della legislazione vigente sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per la quota destinata al riconoscimento di componenti retributive accessorie del personale docente.
Va inoltre considerato un possibile impegno aggiuntivo per il personale ATA per le attività di recupero, per la necessità di provvedere a disporre la disponibilità di strutture e laboratori delle scuole oltre l’orario usuale già previsto ai sensi della legislazione vigente, circostanza che imporrebbe anche l’adeguamento delle risorse stanziate per il personale ATA”.

 
CONVERSIONE IN LEGGE

Ricordiamo che il Decreto Legge (che è già pienamente in vigore) dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni pena la sua decadenza. Proprio ieri è stata avviata alle ore 12:00 in commissione Istruzione del Senato l’esame del ddl n. 1774. In tale sede si potranno apportare eventuali modifiche al testo del Decreto Legge.

Fonte: Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1774: “Conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”». NL137, aprile 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

Vedi il Decreto Legge 22/2020

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Percorsi abilitanti: tutti i posti disponibili per università e classi di concorso [Decreto 156 e Decreto 270]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Specializzandi IX ciclo possono iscriversi ai percorsi abilitanti 30 CFU art. 13? [Chiarimenti]

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato il decreto 270 del 19 marzo 2025 contenente ulteriori posti che si aggiungono a quelli...

Percorsi abilitanti vincitori di concorso: rileva la propria posizione soggettiva; possibile frequentare i 30 CFU art. 13 [NOTA USR Sicilia].

L'USR Sicilia ha emanato la nota n. 14185 del 20 marzo 2025 con la quale si forniscono Ulteriori chiarimenti sui Percorsi “di completamento” vincitori...

Percorsi abilitanti e TFA IX ciclo: sì alla frequenza contemporanea compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative [Decreto]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU: pubblicato il secondo decreto di autorizzazione dei posti disponibili [Decreto]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Corsi “INDIRE” per docenti con tre anni di servizio: il parere favorevole del CSPI condizionato al riesame degli elementi di criticità

Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha emanato due distinti pareri relativi ai decreti recanti «Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno...