La regola generale vigente in materia scolastica permette al personale della scuola di rassegnare le dimissioni anche in corso d’anno, ma con decorrenza solo dal 1° settembre dell’anno successivo, come prevede l’art. 1, comma 1, del DPR 28/4/1998, n. 351.
I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall’impiego del personale del comparto “Scuola” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.
Annualmente il Ministero dell’Istruzione stabilisce il termine entro il quale il predetto personale può presentare, ovvero ritirare, la domanda di dimissioni dall’impiego, la quale diviene efficace a decorrere dalla data del 01 settembre successivo alla sua presentazione. Nel frattempo il dipendente deve prestare regolare servizio (DPR n. 351 del 1998, articolo 1, comma 2).
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni“. La domanda può essere presentata solo in modalità telematica su Istanze on line.
Per le cessazione con decorrenza dal 1 settembre 2021 la scadenza delle dimissioni è stata fissata al 7 dicembre 2020; le dimissioni presentate dopo tale data dovrebbero aver effetto al termine dell’anno scolastico successivo (1.09.2022).
ULTIMI ORIENTAMENTI
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, il rapporto di pubblico impiego è stato privatizzato e regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili.
Come rileva il sindacato SNALS, alcuni Uffici Scolastici Provinciali, su parere favorevole del competente Ufficio Scolastico Regionale, facendo riferimento al D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, che di fatto ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego, autorizzano il Dirigente Scolastico ad accettare le dimissioni “fuori termine” se è stato rispettato il “termine del preavviso”.
Il suddetto preavviso, nel C.C.N.L. 29.11.2007 comparto scuola, all’art. 23 è secondo i seguenti termini:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Quindi, coloro che vogliano presentare le dimissioni, consapevoli che sono fuori termine, alla luce di quanto sopra possono tentare di presentarle rispettando i termini di preavviso.