LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Le attività funzionali all’insegnamento comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lo preparazione dei lavori degli organi collegiali, lo partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adattate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, alla correzione degli elaborati, ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, i cui relativi obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, fino a 40 ore annue dallo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
L’ORDINANZA MINISTERIALE 446/1997
L’O.M. 446/1997 – che disciplina ancora oggi in dettaglio la materia – all’articolo 7, comma 7 introduce una deroga alle regole dell’ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno, con riguardo al monte ore annuale di attività funzionali all’insegnamento che il docente è tenuto a svolgere.
In detta ordinanza è infatti previsto espressamente che:
le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma, del CCNL” .
(Il riferimento è al CCNL del 1995; la disciplina attuale è quella contenuta negli artt. 28, 3° e 4° comma e 29, 2° e 3° comma del CCNL del 29.11.2007).
Per quanto riguarda il tetto delle 40 ore relative alla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito.
In considerazione di quanto sopra riportato, ferma restando la necessità per i docenti part-time di garantire le attività che rivestono carattere di obbligatorietà, non si può che ribadire la necessità di consentire ai medesimi la riduzione delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie.
A tal riguardo sarà utile garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio sulla base della quale ogni istituzione scolastica, dopo aver programmato il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornirà ai docenti part-time un calendario delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie ove risulti esplicitato l’ordine prioritario delle sedute ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio.
COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO
Nessuna fonte legislativa o contrattuale contiene disposizioni in ordine alla collocazione temporale delle attività funzionali all’insegnamento sopra descritte. Pertanto la materia della “collocazione temporale” delle attività funzionali all’insegnamento risulta disciplinata secondo le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in applicazione dell’ottavo comma del citato art. 39 del CCNL 2006-2009.
Pare utile, al riguardo richiamare la Sentenza 17/11/2011, n. 896 del Giudice del lavoro di Perugia che, nell’interpretare le norme relative agli obblighi di lavoro dei docenti assunti con contratto a tempo parziale, afferma che per tutte le attività funzionali all’insegnamento, sia individuali che collegiali, la condizione del docente in part-time “non differisce in nulla da quella del docente a tempo pieno“, ad eccezione del solo obbligo concernente la partecipazione ai consigli di classe per il quale “è previsto un impegno lavorativo annuo inferiore a quello dei docenti a tempo pieno”. Se ne deduce, quindi, che fatto salvo il rispetto di questa limitazione, non sussistono ulteriori vincoli, per l’Amministrazione, in relazione alla calendarizzazione di tali impegni.
Ciò comporta, come conseguenza, che i docenti a tempo parziale sono obbligati a partecipare a tutte le attività funzionali all’insegnamento (colloqui con i genitori, lavori del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe) anche se esse sono fissate in giorni esclusi dal contratto di part-time, purché con puntuale e razionale organizzazione del servizio, “l’Istituzione scolastica, dopo aver estrinsecato in termini di programmazione annuale il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornisca al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo”.
Ad ulteriore conferma della fondatezza di tale orientamento si cita la Sentenza 08/02/2008 n. 322 della Sezione lavoro del Tribunale di Ferrara. In detta pronuncia viene osservato che “è richiesta a tutti i docenti, senza esclusione, la prestazione delle attività funzionali all’insegnamento…ossia, segnatamente, la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (art. 29, comma 3 lett. aj e quella ai consigli di classe (art. 29, comma 3 letto bj, essendo, d’altro canto, imposta al titolare di un rapporto part-time una proporzionale partecipazione in vista dell’espletamento di tali attività funzionali (così come previsto dal comma 7 dell’art. 7 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997…), partecipazione senza dubbio estesa, in virtù del carattere giocoforza supplementare dell’istituto, anche per giorni ed orari diversi ed ulteriori rispetto a quelli su cui specificamente si possa dipanare il rapporto a tempo parziale (onde è infondata lo primaria argomentazione con la quale l’odierno attore aveva replicato all’Amministrazione deducendo l’inesigibilità di tali impegni professionali in quanto eccedenti le scansioni orarie del contratto individuale)”.
Nel caso di specie il Giudice di merito ha rilevato che la quantificazione operata dall’Amministrazione in 22 ore di attività funzionali all’insegnamento a fronte di un part-time a 10 ore di attività didattica era assolutamente proporzionata al rapporto ordinario 40/18 e che l’assenza del docente alle sedute calendarizzate, nonostante le ripetute richieste dell’Amministrazione nel rispetto di tale monte ore, non poteva ritenersi giustificata. Nella circostanza è dunque risultata legittima la trattenuta stipendiale corrispondente alle ore che il docente avrebbe dovuto prestare a favore della istituzione scolastica per la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento, considerato che l’Amministrazione aveva preventiva mente calendarizzato tali impegni, specificando quelli ai quali il docente avrebbe dovuto partecipare e che la quantità di ore nel complesso richiesto al docente per gli stessi era proporzionata alla “quantità” di part-time prevista dal contratto individuale di lavoro.