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Part-Time: di norma pari al 50%, può essere superato dal personale che non intende svolgere altre attività lavorative

COS’È IL PART-TIME

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime. L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.

ORARIO DI LAVORO
Secondo l’art. 4 comma 1 dell’O.M. 55/98 (riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola), la prestazione a tempo parziale deve essere pari almeno al 50% dell’orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell’orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all’articolo 7 dell’O.M. 446/97. 

Anche il CCNL comparto scuola del 2007 afferma che la prestazione lavorativa, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Tuttavia si afferma anche che ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

Pertanto, al fine di assicurare l’unicità del docente tale orario part-time potrebbe pertanto non ammontare esattamente al 50% dell’orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.

In particolare, il limite suddetto del 50%, secondo l’art. 4 comma 4 dell’O.M. 446/1997, può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva. Parimenti, per esigenze particolari legate alla salvaguardia del principio di unicità dell’insegnante l’orario di part-time potrebbe anche scendere al di sotto del 50%.

In ogni caso, come previsto dalla circolare n. 8 del 21 ottobre 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’attività lavorativa del personale docente non può scendere comunque al di sotto del 30% dell’orario previsto per il Tempo Pieno.

Per un approfondimento del part-time si veda questo articolo: Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) a scuola
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